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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 14
1.
Il primo comma dell'art. 15 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare, ivi compresi quelli da destinare alle procedure di mobilità. ".
2.
Il terzo comma dell'art. 15 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione l'ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della presunta data di rilascio non appena nota e comunque non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità. Tale comunicazione deve essere corredata da una relazione sullo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi da assegnare. Trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della disponibilità degli alloggi il Comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dalla inabilità dell'alloggio, debitamente documentata, versa all'ente gestore il corrispettivo delle quote di gestione e di amministrazione di cui al secondo comma dell'art. 25 della Legge 8 agosto 1977, n. 513 Sito esterno. ".
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