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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 34
Norma transitoria
1. Nei confronti degli assegnatari, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata dichiarata la decadenza per superamento del reddito, si applicano le norme di cui all'art. 24 della LR 14 marzo 1984, n. 12 come modificato dall'art. 21 della presente legge.
2. Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati dichiarati decaduti e per i quali non è stato ancora eseguito il provvedimento di rilascio si applicano le norme di cui ai commi sesto e settimo dell'art. 24 della LR 14 marzo 1984, n. 12 come modificato dall'art. 21 della presente legge.
2. Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati dichiarati decaduti e per i quali non ancora è stato eseguito il provvedimento di rilascio si applicano le norme di cui ai commi sesto e settimo dell'art. 24 della LR 14 marzo 1984, n. 12 come modificato dall'art. 21 della presente legge.
3. La rideterminazione del canone sociale, per effetto delle modifiche introdotte dalla presente legge, avrà decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

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