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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Art. 6
1.
L'art. 7 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
Art. 7
Punteggi di selezione della domanda
Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle seguenti condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare:
a) condizioni oggettive (massimo 10 punti)
a-1) situazione di grave disagio abiativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:
a-1.1) abitazione in locali impropriamente adibiti ad abitazione o procurati a titolo precario dall'assistenza pubblica oppure dagli organismi iscritti nel registro dei soggetti privati di cui all'art. 15 della LR 12 gennaio 1985, n. 2: punti 6; oppure: sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall'ente pubblico: punti 6. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;
a-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:
- legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: un coabitante, punti 1; due o più coabitanti punti 2;
- non legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado: un coabitante, punti 2; due o più coabitanti, punti 4;
a-1.3) abitazione in alloggio sovraffollato:
- due persone in più rispetto allo standard abitativo indicato al punto c) del precedente art. 3: punti 1
- tre persone ed oltre in più rispetto allo standard citato: punti 2;
a-1.4) abitazione in alloggio antigienico e/ o privo di servizi igienici da certificarsi dall'autorità comunale competente: punti 2. Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigienicità sia stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;
a- 2.1) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto - che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall'ente pubblico, oppure dagli organismi di cui all'art. 15 della LR 12 gennaio 1985, n. 2 - di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio:
- in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando: punti 6;
- per le scadenze successive: punti 4;
a- 2.2) richiedenti che abitino in alloggio di servizio - concesso da ente pubblico o da privati - che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo, di mutamento di mansioni, di decesso e per ogni altra causa che comporti il rilascio: punti 4. Il punteggio è attribuibile qualora il rilascio debba avvenire entro tre anni dalla data di scadenza del bando.
Le condizioni a- 2.1 e a- 2.2 non sono cumulabili con le altre condizioni oggettive. Nei casi di cumulabilità il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 10 punti.
b) Condizioni soggettive (massimo 8 punti)
b-1) reddito del nucleo familiare richiedente, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto indicato al precedente art. 3:
- non superiore al 50% del limite di reddito previsto per l'accesso: punti 1.
Tale limite di reddito viene aggiornato secondo le modificazioni del limite di reddito per l'assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'art. 13 della Legge 15 febbraio 1980, n. 25 Sito esterno, nonchè in relazione agli aggiornamenti eventualmente deliberati dalla regione di cui al precedente art. 3;
b- 2) nuclei familiari composti da 4 unità ed oltre; punti 2;
b- 3) nucleo richiedente composto da persone che abbiano superato i 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico; in caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni, purchè l'altro non svolta attività lavorativa: punti 3;
b- 4) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda: punti 2;
b- 5) nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda e nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1.
Nel secondo caso il possesso della condizione deve essere verificato alla data di assegnazione. Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrano di non disporre di alcuna sistemaizone abitativa adeguata;
b- 6) nuclei familiari composti da 1 o più persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Ai fini della presente legge si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/ 3, o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età - riconosciute ai sensi delle vigenti normative: punti 3;
b- 7) nuclei familiari che rientrino in Italia, o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando, per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi): punti 4;
b- 8) nuclei familiari composti da un solo adulto con minore (i) a carico: punti 2.
La condizione b- 8 non è cumulabile con le condizioni b- 3 e b- 4. Nei casi di cumulabilità il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 8 punti.
c) Condizioni aggiuntive regionali (massimo 2 punti)
c- 1) richiedenti in condizioni di pendolarità, con distanza fra il comune di residenza e quello in cui si svolge l'attività lavorativa esclusiva o principale di oltre 25 Km: punti 1. Il punteggio è attribuibile quando l'assegnazione dell'alloggio avviene nel comune in cui il richiedente svolge la propria attività lavorativa;
c- 2) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone, calcolato secondo la Legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno, incida in misura non inferiore al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della presente legge: punti 1. Sito esterno
Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre - adottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.
Ai sensi del primo comma dell'art. 25 della Legge 18 agosto 1978, n. 497 Sito esterno e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione ".

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