Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1988, n. 50

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 6 dicembre 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 1 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
"Art. 1
Finalità
La presente legge detta norma che disciplinano l'assegnazione, la gestione e la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia resideniale pubblica nella regione Emilia - Romagna, nonchè le modalità per la determinazione dei canoni di locazione. ".
Art. 2
1.
Il secondo comma dell'art. 2 della LR 14 marzo 1984, n. 12 è abrogato.
2.
Nel quinto comma dell'art. 2 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 la lettera b) è così sostituita:
"b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata; ".
3.
Il sesto comma dell'art. 2 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Possono altresì essere esclusi, previa autorizzazione della Giunta regionale, richiesta con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario e sentito il parere del Comune, quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, di realizzazione, di recupero - previste nelle eventuali convenzioni, che ne regolano l'utilizzo - per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico - artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi è comunque facoltà del Comune indicare le modalità di destinazione e di individuazione dei soggetti beneficiari. ".
4.
Dopo il sesto comma dell'art. 2 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 sono aggiunti i seguenti commi settimo, ottavo e nono:
" Qualora sia accertata l'impossibilità di utilizzazione del patrimonio trasferito ai Comuni ai sensi della LR 1 settembre 1981, n. 25, possono essere esclusi in via temporanea e per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile in caso di comprovate necessità funzionali, secondo la procedure del sesto comma, quegli alloggi che il Comune, anche sulla base di convenzioni appositamente stipulate con le Unità sanitarie locali, ritenga di dover destinare al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di intervento socio - terapeutico. La convenzione dovrà stabilire le modalità di utilizzazione e destinazione degli alloggi, nonchè del pagamento del relativo canone.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), ai sensi dell'art. 17 della Legge 25 marzo 1982, n 94 Sito esterno, segnalano al Comune gli alloggi che si rendono disponibili per la locazione. Tali alloggi sono locati nel rispetto della norma suddetta nonchè degli statuti dei singoli enti e il contratto di locazione è disciplinato dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno.
Sono invece assoggettati alle norme della presente legge gli alloggi eventualmente ceduti alle IPAB con le modalità dell'art. 45 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno e quelli eventualmente realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Art. 3
1.
Nel primo comma dell'art. 3 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 la lettera a) è così sostituita:
a) cittadinanza italiana. Ai fini dell'applicazione della presente legge il cittadino di Stato membro della CEE che svolga la propria principale attività lavorativa in Italia e quivi risieda nonchè, ai sensi della Legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno, il lavoratore extracomunitario residente in Italia sono equiparati al cittadino italiano. Il cittadino extracomunitario che non svolga la propria attività lavorativa sul territorio nazionale è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali; ".
Sito esterno
2.
Dopo la lettera g) del primo comma dell'art. 3 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunta la seguente lettera h):
h) non occupare illegalmente un alloggio di edilizia residenziale pubblica. "
3.
Il terzo comma dell'art. 3 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convinvenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo familiare, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte della o delle persone conviventi. ".
4.
Il quarto comma dell'art. 3 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), f), g), h) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda nonchè al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 per il requisito relativo al reddito. ".
Art. 4
1.
Il primo comma dell'art. 4 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune. ".
2.
Dopo il quarto comma dell'art. 4 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunto il seguente comma:
" Anche le graduatorie relative ai bandi generali debbono essere ultimate nello stesso periodo di tempo. ".
3.
Il quinto comma dell'art. 4 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" I bandi di concorso generali, integrativi e speciali debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati. Contemporaneamente copia dei bandi deve essere inviata alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romanga. I Comuni dovranno assicurarne la massima pubblicizzazione con idonee forme, fornendone, inoltre, copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori affinchè ne sia data diffusione anche nei luogi di lavoro. In particolare le Amministrazioni comunali sono tenute altresì a trasmettere copia del bando al Ministero degli affari esteri nonchè alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei paesi in cui risiedono i cittadini emigrati. ".
4.
Il settimo comma dell'art. 4 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi o particolari esigenze, il Comune può emanare bandi speciali indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ai bandi stessi ed eventuali specifiche condizioni oggettive e soggettive. ".
Art. 5
1.
Dopo il primo comma dell'art. 5 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunto il seguente comma:
" Nella predisposizione, da parte degli enti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica, le tipologie dimensionali e i servizi degli alloggi dovranno essere definiti sulla base dei profili familiari e delle esigenze dei richiedenti, con particolare riguardo alle persone anziane e/ o portatrici di handicaps, tenendo altresì conto delle famiglie plurinucleari o numerose, anche nel quadro dei piani di mobilità dell'utenza finalizzati alla razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico. ".
Art. 6
1.
L'art. 7 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
Art. 7
Punteggi di selezione della domanda
Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle seguenti condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare:
a) condizioni oggettive (massimo 10 punti)
a-1) situazione di grave disagio abiativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:
a-1.1) abitazione in locali impropriamente adibiti ad abitazione o procurati a titolo precario dall'assistenza pubblica oppure dagli organismi iscritti nel registro dei soggetti privati di cui all'art. 15 della LR 12 gennaio 1985, n. 2: punti 6; oppure: sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall'ente pubblico: punti 6. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;
a-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:
- legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: un coabitante, punti 1; due o più coabitanti punti 2;
- non legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado: un coabitante, punti 2; due o più coabitanti, punti 4;
a-1.3) abitazione in alloggio sovraffollato:
- due persone in più rispetto allo standard abitativo indicato al punto c) del precedente art. 3: punti 1
- tre persone ed oltre in più rispetto allo standard citato: punti 2;
a-1.4) abitazione in alloggio antigienico e/ o privo di servizi igienici da certificarsi dall'autorità comunale competente: punti 2. Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigienicità sia stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;
a- 2.1) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto - che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall'ente pubblico, oppure dagli organismi di cui all'art. 15 della LR 12 gennaio 1985, n. 2 - di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio:
- in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando: punti 6;
- per le scadenze successive: punti 4;
a- 2.2) richiedenti che abitino in alloggio di servizio - concesso da ente pubblico o da privati - che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo, di mutamento di mansioni, di decesso e per ogni altra causa che comporti il rilascio: punti 4. Il punteggio è attribuibile qualora il rilascio debba avvenire entro tre anni dalla data di scadenza del bando.
Le condizioni a- 2.1 e a- 2.2 non sono cumulabili con le altre condizioni oggettive. Nei casi di cumulabilità il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 10 punti.
b) Condizioni soggettive (massimo 8 punti)
b-1) reddito del nucleo familiare richiedente, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto indicato al precedente art. 3:
- non superiore al 50% del limite di reddito previsto per l'accesso: punti 1.
Tale limite di reddito viene aggiornato secondo le modificazioni del limite di reddito per l'assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'art. 13 della Legge 15 febbraio 1980, n. 25 Sito esterno, nonchè in relazione agli aggiornamenti eventualmente deliberati dalla regione di cui al precedente art. 3;
b- 2) nuclei familiari composti da 4 unità ed oltre; punti 2;
b- 3) nucleo richiedente composto da persone che abbiano superato i 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico; in caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni, purchè l'altro non svolta attività lavorativa: punti 3;
b- 4) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda: punti 2;
b- 5) nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda e nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1.
Nel secondo caso il possesso della condizione deve essere verificato alla data di assegnazione. Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrano di non disporre di alcuna sistemaizone abitativa adeguata;
b- 6) nuclei familiari composti da 1 o più persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Ai fini della presente legge si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/ 3, o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età - riconosciute ai sensi delle vigenti normative: punti 3;
b- 7) nuclei familiari che rientrino in Italia, o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando, per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi): punti 4;
b- 8) nuclei familiari composti da un solo adulto con minore (i) a carico: punti 2.
La condizione b- 8 non è cumulabile con le condizioni b- 3 e b- 4. Nei casi di cumulabilità il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 8 punti.
c) Condizioni aggiuntive regionali (massimo 2 punti)
c- 1) richiedenti in condizioni di pendolarità, con distanza fra il comune di residenza e quello in cui si svolge l'attività lavorativa esclusiva o principale di oltre 25 Km: punti 1. Il punteggio è attribuibile quando l'assegnazione dell'alloggio avviene nel comune in cui il richiedente svolge la propria attività lavorativa;
c- 2) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone, calcolato secondo la Legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno, incida in misura non inferiore al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della presente legge: punti 1. Sito esterno
Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre - adottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.
Ai sensi del primo comma dell'art. 25 della Legge 18 agosto 1978, n. 497 Sito esterno e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione ".
Art. 7
1.
La rubrica dell'art. 8 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituita:
Art. 8
Istruttoria per la formazione della graduatoria provvisoria
2.
I commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo dell'art. 8 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 sono così sostituito:
" Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, il Comune procede alla formazione ed adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. In calce alla graduatoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonchè le domande dichiarata inammissibili con le relative motivazioni.
Il Comune, qualora non abbia stabilito di far presentare la documentazione all'atto della domanda, sulla base della previsione del numero degli alloggi da assegnare nel corso dell'anno, determina il numero dei concorrenti in testa alla graduatoria provvisoria nei cui confronti sia necessario procedere alla richiesta della documentazione per la verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarati, assegnando un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione richiesta.
La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonchè dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso ad eccezione della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione di cui al successivo art. 9. Il ricorso è depositato presso il Comune.
Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria il Comune trasmette alla commissione di cui al successivo art. 9 la graduatoria provvisoria unitamente alle domande relative ai ricorsi presentati, nonchè le domande per le quali è stata richiesta la verifica, corredate dalla relativa documentazione. ".
Art. 8
1.
La rubrica dell'art. 9 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è costituita:
" Art. 9
Commissione per la formazione della graduatoria definitiva "
2.
Il primo comma dell'art. 9 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale comunale o sovracomunale. In ogni provincia possono essere formate una o più commissioni, fino ad un massimo di quattro, sulla base delle proposte dei Comuni, formulate nel rispetto di criteri di razionalità e di omogeneità territoriale, in relazione all'entità della domanda. ".
3.
Il terzo comma dell'art. 9 della LR 14 marzo 1984, n. 12 è abrogato.
Art. 9
1.
L'art. 10 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
Art. 10
Compiti della Commissione e formazione della graduatoria definitiva
La commissione decide sui ricorsi e sulle domande per le quali il Comune ha chiesto la verifica e redige la graduatoria definitiva previa effettuazione, da parte del magistrato che presiede la commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo.
Nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriore documentazione ai fini dell'esame delle domande e dei ricorsi trasmessi dal Comune, la commissione segnala la richiesta ai Comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere ai concorrenti la documentazione stessa e a trasmetterla alla commissione.
La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e contemporaneamente ne è inviata copia alla Regione per la pubblciazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, la cui efficacia e modalità di aggiornamento sono disciplinate dal successivo art. 13.
La graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 11, 18 e 27 ".
Art. 10
1.
L'art. 11 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Art. 11
Graduatorie speciali per le assegnazioni
Il Comune può istituire graduatorie speciali nelle quali sono inseriti gli appartenenti ai gruppi sociali definiti ai punti b- 3, b- 4 e b- 5 dell'art. 7, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini della immediata individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superifice minima - di norma non superiori a mq 45 - che saranno assegnati ai nuclei familiari di 1 o 2 persone secondo i criteri di ripartizione definiti dal Comune stesso, ferma restando la priorità per le categorie indicate.
Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto b- 6 dell'art. 7, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonchè di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del DPR 27 aprile 1978, n. 384 Sito esterno.
Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. "
Sito esterno
Art. 11
1.
Il primo comma dell'art. 12 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Ai fini della decisione sui ricorsi e sulle domande per le quali il Comune ha chiesto la verifica, la commissione, nel caso di dubbia interpretabilità o di inattendibilità dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda o nella documentazione, provvede a richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente. "
2.
Nel quarto comma dell'art. 12 della LR 14 marzo 1984, n. 12 dopo la parola
" graduatoria "
è aggiunta la parola
" definitiva ".
Art. 12
1.
La rubrica dell'art. 13 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituita:
Art. 13
Aggiornamento delle graduatorie definitive di assegnazione "
Sito esterno
2.
Il quinto comma dell'art. 13 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Nelle condizioni di cui al quarto comma i Comuni possono altresì individuare i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i quali saranno assoggettati a contratti di locazione secondo la Legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno. Ai beneficiari in possesso dei requisiti previsti sarà applicato il canone sociale. ".
Sito esterno
Art. 13
1.
Il primo comma dell'art. 14 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" In sede di assegnazione degli alloggi, la commissione di cui all'art. 9 verifica la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. A questo fine il Comune trasmette alla commissione la documentazione necessaria. ".
2.
Il terzo comma dell'art. 14 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Qualora sia accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti previsti o il mutamento di condizioni oggettive, la commissione comunica all'interessato l'esclusione dalla graduatoria o il mutamento della posisione nella stessa. Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in opposizione da parte degli interessati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta. La commissione nei successivi quindici giorni comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede all'eventuale conseguente variazione della graduatoria. ".
Art. 14
1.
Il primo comma dell'art. 15 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare, ivi compresi quelli da destinare alle procedure di mobilità. ".
2.
Il terzo comma dell'art. 15 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione l'ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della presunta data di rilascio non appena nota e comunque non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità. Tale comunicazione deve essere corredata da una relazione sullo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi da assegnare. Trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della disponibilità degli alloggi il Comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dalla inabilità dell'alloggio, debitamente documentata, versa all'ente gestore il corrispettivo delle quote di gestione e di amministrazione di cui al secondo comma dell'art. 25 della Legge 8 agosto 1977, n. 513 Sito esterno. ".
Sito esterno
Art. 15
1.
Dopo il secondo comma dell'art. 16 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunto il seguente comma:
" In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso alle situazioni familiari in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di adozioni o di affidamenti preadottivi. ".
2.
Il terzo comma dell'art. 16 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Il Comune può effettuare assegnazioni in deroga, sentito l'ente gestore, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano soluzioni valide nè ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico nè ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno. ".
Art. 16
1.
L'art. 18 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Art. 18
Riserva di alloggi per particolari situazioni di emergenza abitativa
Ciascun Comune può riservare un'aliquota, non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente, da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa, quali:
- calamità naturali;
- sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio;
- sistemazione di profughi di cui alla Legge 26 dicembre 1981, n. 763 Sito esterno;
- trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate ed al corpo degli agenti di custodia;
- altre gravi o particolari situazioni individuate dai Comuni, fra cui quelle dei nuclei familiari composti da adulti con minori a carico o da persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno del nucleo familiare.
In caso di interventi di recupero che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la riserva può essere disposta dal Comune, su richiesta degli enti interessati, anche in misura eccedente il 15%.
La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763 Sito esterno, è disposta dai Comuni nell'ambito dell'aliquota del 15% stabilita al primo comma.
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni dalla data di esecutività della deliberazione di riserva, ovvero quando si tratti di sistemazione conseguente a pubbliche calamità dichiarate secondo le forme di legge.
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla commissione di cui all'art. 9, previa istruttoria da parte del Comune interessato.
I Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno facoltà di riservare almeno un alloggio indipendentemente dal numero degli alloggi da assegnare annualmente. In caso di utilizzazione dell'aliquota di riserva, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a deliberare entro il mese di gennaio di ciascun anno i criteri e le priorità di selezione dei bisogni abitativi emergenti, dandone comunicazione alla Giunta regionale.
Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità. "
Art. 17
1.
Il primo comma dell'art. 19 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 3 e secondo l'ordine ivi indicato. Il diritto al subentro è riconosciuto in favore del nucleo anche in caso di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario limitatamente agli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti naturali, matrimonio e convivenza more uxorio, purchè tale convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data dell'abbandono e sia provata nelle forme di legge. ".
Art. 18
1.
Il primo comma dell'art. 20 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Ai fini dell'estensione del diritto al subentro a favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare titolare dell'assegnazione - al di fuori degli accrescimenti naturali, del matrimonio nonchè della convivenza more uxorio che abbia avuto inizio da almeno due anni - l'assegnatario presenta apposita domanda al Sindaco del Comune competente. ".
Art. 19
1.
L'art. 21 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Art. 21
Ospitalità temporanea di terze persone
L'ospitalità temporanea di terze persone è ammessa, per un periodo non superiore a quattro anni, nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di parentela, affinità o convivenza more uxorio e per un periodo non superiore a sei mesi nei confronti di persone estranee, qualora non si configurino in entrambi i casi gli estremi per la decadenza dell'assegnazione di cui al successivo art 23, lett. a).
L'ospitalità temporanea di durata superiore a tre mesi deve essere segnalata all'ente gestore da parte dell'assegnatario. Essa non può comportare trasferimenti di residenza, salvo il caso di convivenza more uxorio.
L'ospitalità temporanea non ingenera alcun diritto al subentro. L'assegnatario dovrà corrispondere le eventuali quote di spese accessorie. ".
Art. 20
1.
Nel primo comma dell'art. 23 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 la lettera d) è così sostituita:
"d) abbia perduto, o comunque non possieda, i requisiti prescritti per l'assegnazione dalla presente legge, salvo quanto indicato alla lettera e) del presente comma ".
2.
Dopo il quinto comma dell'art. 23 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunto il seguente sesto comma:
" Per l'assegnatario che abbia perduto il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 3, ma non abbia il godimento dell'alloggio, il termine per il rilascio potrà essere prorogato -) previa richiesta al Sindaco da parte dell'interessato - fino alla data di effettiva disponibilità dell'alloggio medesimo, a condizione che l'assegnatario, o altro componente del nucleo familiare avente titolo, abbia attivato il procedimento per il rilascio alla prima scadenza contrattuale successiva all'entrata in vigore della presente legge. ".
Art. 21
1.
L'art. 24 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Art. 24
Modalità di decadenza in caso di superamento del limite di reddito
La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui al punto f) dell'art. 3 della presente legge, fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.
Ai soli fini dell'invio del preavviso e della dichiarazione di decadenza, il limite di cui al primo comma è aumentato del 20% qualora il nucleo familiare sia composto da due o tre unità e del 35% qualora sia composto da quattro o più unità.
Gli assegnatari con redditi superiori ai limiti stabiliti dai precedenti commi ricevono dal Comune preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra dei predetti limiti.
Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di cui al primo comma, agli assegnatari interessati verrà applicato il canone determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui l'ente gestore ha compiuto l' accertamento.
La dichiarazione di decadenza costituisce titolo esecutivo.
Il Comune gradua i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza, con i seguenti criteri:
a) la decadenza dell'assegnazione è eseguita senza alcuna proroga nei confronti dei nuclei familiari il cui reddito sia pari o superiore al triplo del limite di reddito di accesso all'edilizia residenziale pubblica;
b) nei confronti dei nuclei familiari il cui reddito sia inferiore a quello della lettera a) che precede, il Comune ha facoltà di prorogare l'esecuzione del provvedimento di decadenza fino ad un massimo di trentasei mesi, in relazione alla situazione abitativa presente nel territorio.
La Regione definisce le modalità preferenziali per l'accesso agevolato alla proprietà della prima casa per gli assegnatari che hanno ricevuto preavviso di decadenza, nell'ambito dei provvedimenti di locazione degli interventi di nuova costruzione o di recupero. A tal fine il Comune formula alla giunta regionale le proposte per la localizzazione degli interventi suddetti, sulla base dell'andamento dei preavvisi di decadenza e delle eventuali richieste degli assegnatari preavvisati.
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti hanno facoltà, in presenza di particolari difficoltà locative, di sospendere l'emissione delle dichiarazioni di decadenza per i nuclei familiari percettori di un reddito compreso fra il doppio e il triplo del limite di accesso. La sospensione della dichiarazione di decadenza è richiesta dall'assegnatario.
La facoltà di cui al precedente comma è riconosciuta anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, riconosciuti in situazione di tensione abitativa, con provvedimento regionale.
La deliberazione comunale di dichiarazione delle particolari difficoltà locative è revocata al venir meno di tali condizioni o in conseguenza della realizzazione di interventi di edilizia agevolata - convenzionata destinati a tali utenti.
All'assegnatario che nel periodo di sospensione di cui ai commi precedenti riduca il suo reddito entro i limiti di permanenza verrà applicato il canone sociale su sua documentata richiesta. "
Art. 22
1.
Il terzo comma dell'art. 25 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità del pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi, gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'art. 32 del RD 28 aprile 1938, n 1165. "
Art. 23
1.
Nel primo comma dell'art. 26 della LR 14 marzo 1984, n. 12, le parole
" L'ente gestore competente per territorio "
sono sostituite dalle parole
" L'ente proprietario "
2.
Nel secondo e nel terzo comma dell'art. 26 della LR 14 marzo 1984, n. 12, le parole
" ente gestore "
sono sostituite da
" ente proprietario ".
3.
Il quarto comma dell'art. 26 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Nei confronti di coloro che al 2 aprile 1984 risultavano occupanti, ancorchè senza titolo, di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che presentino apposita domanda al Comune e per conoscenza all'ente gestore, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune stesso dispone l'assegnazione a sanatoria dell'alloggio, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 3. ".
4.
Dopo il quarto comma dell'art. 26 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunto il seguente quinto comma:
" L'assegnazione di cui al comma precedente è subordinata: a) al protarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data del 2 aprile 1984, a condizione che l'alloggio non sia stato occupato con effrazione; b) all'accertamento, a cura dell'Amministrazione comunale, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti di accesso vigenti alla data della domanda di assegnazione in sanatoria; c) al recupero, da parte dell'ente gestore, di tutti i canoni e spese accessorie dovuti, a decorrere dalla data di occupazione. ".
Art. 24
1.
Il primo comma dell'art. 31 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" L'ente gestore, su richiesta o su conforme parere del Comune, può proporre all'assegnatario il cambio di alloggio per grave sottoutilizzazione della superficie o per altro giustificato motivo, con le modalità di cui al presente titolo, previa consultazione dell'assegnatario medesimo per favorire la scelta relativa all'ubicazione dell'alloggio oggetto della proposta, ferma restando l'indicazione di cui alla lettera c) del precedente art. 30. "
2.
Il terzo comma dell'art. 31 della LR 14 marzo 1984, n. 12, è abrogato.
3.
Dopo il quarto comma dell'art. 31 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunto il seguente quinto comma:
" Nei casi di alloggi di cui è stato autorizzato dalla Regione il trasferimento in proprietà, non acquistati dagli assegnatari titolari del contratto di locazione, l'ente gestore su richiesta o su conforme parere del Comune può emanare un bando di concorso per la scelta degli assegnatari disponibili all'acquisto, in cui sono individuati gli allotti stessi. La Regione stabilisce le eventuali modalità integrative per la determinazione del prezzo e delle condizioni di cessione degli alloggi per tutto quanto non disciplinato dalle norme vigenti in materia. La redazione delle domande da parte degli assegnatari disponibili all'acquisto, in cui sono individuati gli alloggi stessi. La Regione stabilisce le eventuali modalità integrative per la determinazione del prezzo e delle condizioni di cesione degli alloggi per tutto quanto non disciplinato dalle norme vigenti in materia. La redazione delle domande da parte degli assegnatari interessati è fatta secondo le modalità indicate dall'ente gestore in analogia a quanto previsto dall'art. 28. La graduatoria è redatta dalla commissione per la valutazione delle domande in cambio alloggio in base alle priorità di cui al primo comma dell'art. 30. Nei confronti degli assegnatari che non hanno acquistato l'alloggio l'ente gestore dispone i cambi, previa consultazione degli assegnatari stessi, rispettando le priorità e le condizioni di cui all'art. 30. La cessione degli alloggi è subordinata all'avvenuta mobilità degli assegnatari titolari del contratto di locazione. ".
Art. 25
1.
Il quarto comma dell'art. 36 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Qualora, nonostante la previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta ovvero produca documentazione palesemente inattendibile, si applicano le disposizioni dell'art. 24, per la determinazione del canone di locazione, nonchè per l'emissione del rpeavviso e della dichiarazione di decadenza. Nel caso in cui l'ente gestore accerti il diritto dell'assegnatario all'applicazione del canone sociale, tale canone decorre dal mese successivo a quello in cui è compiuto l'accertamento. ".
Art. 26
1.
Al primo comma dell'art. 39 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12, il punto è sostituito da virgola e si aggiunge:
" ,... anche attraverso apposite conferenze periodiche. L'informazione avrà particolarmente ad oggetto i dati concernenti le spese di investimento e quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli d' intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari. ".
2.
Dopo il terzo comma dello stesso art. 39 è aggiunto il seguente comma:
" Gli assegnatari hanno facoltà di incaricare, con comunicazione scritta, gli enti gestori della riscossione della quota mensile di adesione all'organizzazione sindacale prescelta. L'ente gestore, a titolo non oneroso, effettua ogni mese il versamento con rendiconto delle somme riscosse alle organizzazioni sindacali cui competono. ".
Art. 27
1.
Il secondo comma dell'art. 40 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi del precedente comma sono formulati dall'ente gestore, d' intesa con il Comune, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari. ".
2.
Il terzo comma dell'art. 40 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi o, in mancanza, al numero intero di vani convenzionali arrotondato per eccesso o per diretto. ".
Art. 28
1.
Nel primo comma dell'art. 43 della LR 14 marzo 1984, n. 12 le parole
" nella misura del 3,5 per cento "
sono sostituite con le parole
" nella misura del 3,85 per cento ".
2.
Il quarto comma dell'art. 43 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" La Giunta regionale fissa entro il 31 dicembre di ciascun biennio il costo base a mq. con riferimento ai costi medi regionali di realizzazione dell'edilizia sovvenzionata. ".
Art. 29
1.
Il primo comma dell'art. 44 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è così sostituito:
" Il canone sociale è aggiornato in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel periodo annuale, intercorrente tra il mese di giugno e i dodici mesi successivi, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno seguente. ".
Art. 30
1.
Nel s Sito esternoecondo comma dell'art. 45 della L: R. 14 marzo 1984, n. 12 la lettera a) è così sostituita:
a) le percentuali di riduzione per ciascuna fascia vengono stabilite in funzione di due obiettivi: il raggiungimento dell'ammontare delle entrate previsto dalla deliberazione del CIPE in data 19 novembre 1981 ed il contenimento dell'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo annuo dei percettori di redditi da pensione o da lavoro dipendente entro la misura del 10%; ".
Art. 31
1.
Dopo l'art. 45 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunto il seguente articolo 45 bis:
"Art. 45 bis
Gli Istituti autonomi per le case popolari tenuti, ai sensi dell'art. 4 della LR 30 agosto 1982, n. 41, alla rilevazione, memorizzazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio pubblico contabilizzano e riscuotono i canoni di locazione degli alloggi di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale suddetta, previa convenzione con l'ente proprietario, preferibilmente estesa a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi.
La Giunta regionale, al fine di promuovere l'unificazione gestionale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva il testo della convenzione - tipo. ".
Art. 32
1.
Dopo il primo comma dell'art. 46 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12 è aggiunto il seguente secondo comma:
" Gli Istituti autonomi per le case popolari presentano altresì ogni anno alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e di gestione del patrimonio. Tale relazione è allegata al bilancio consuntivo degli enti, predisposto secondo le norme e gli schemi nazionali e regionali. Il presente comma sostituisce il primo comma dell'art. 7 della LR 1 febbraio 1982, n. 8. ".
Art. 33
1.
Dopo l'art. 48 della L. R. 14 marzo 1984, n. 12, come modificato dalla L. R. 4 giugno 1986, n. 18, è aggiunto il seguente articolo 49:
" Art. 49
Alloggi acquisiti o realizzati ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali
Per gli alloggi acquisiti o realizzati dai Comuni ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 15 febbraio 1980, n. 25 Sito esterno, dell'art. 2 della Legge 25 marzo 1982, n. 94 Sito esterno, dell'art. 4 della Legge 5 aprile 1985, n. 118 Sito esterno nonchè per quelli comunque realizzati o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali, si applicano le norme della presente legge limitatamente agli assegnatari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 nonchè agli assegnatari a cui, ai sensi delle leggi speciali suddette, è stato già applicato il canone sociale.
Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli assegnatari aventi diritto inoltrano al Sindaco del Comune territorialmente competente documentata istanza per l'applicazione del canone sociale. "
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Art. 34
Norma transitoria
1. Nei confronti degli assegnatari, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata dichiarata la decadenza per superamento del reddito, si applicano le norme di cui all'art. 24 della LR 14 marzo 1984, n. 12 come modificato dall'art. 21 della presente legge.
2. Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati dichiarati decaduti e per i quali non è stato ancora eseguito il provvedimento di rilascio si applicano le norme di cui ai commi sesto e settimo dell'art. 24 della LR 14 marzo 1984, n. 12 come modificato dall'art. 21 della presente legge.
2. Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati dichiarati decaduti e per i quali non ancora è stato eseguito il provvedimento di rilascio si applicano le norme di cui ai commi sesto e settimo dell'art. 24 della LR 14 marzo 1984, n. 12 come modificato dall'art. 21 della presente legge.
3. La rideterminazione del canone sociale, per effetto delle modifiche introdotte dalla presente legge, avrà decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 dicembre 1988

Espandi Indice