LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11
DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988
Art. 37
Regime transitorio di parchi regionali e riserve naturali già istituiti
1. I parchi regionali e le riserve naturali, nonchè i rispettivi enti di gestione, istituiti con provvediementi regionali adottati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono validamente istituiti anche agli effetti della presente legge.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua alle norme di questa il regime giuridico dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui al primo comma adottando i necessari provvedimenti.