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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

Titolo II
PARCHI REGIONALI
Capo I
Istituzione di parchi
Art. 3

(modificato comma 2 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Parchi regionali istituiti (2)
1. In attuazione delle finalità di cui al Titolo I sono istituiti con la presente legge i parchi regionali indicati nell'Allegato n. 1.
2. Nell'Allegato n. 2, costituito da otto tavole in scala 1:25.000, sono individuate per ciascun parco la perimetrazione provvisoria, comprensiva della zona di preparco, e le norme di salvaguardia articolate per zone omogenee da applicare fra quelle definite dall'art. 5. Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco.
Art. 4

(già sostituito da art. 3 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; poi sostituita lett. b) del comma 2 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Piano territoriale regionale
abrogato
Art. 5
Norme di salvaguardia
1. Ai parchi istituiti a norma dell'art. 3 sono applicate le seguenti norme di salvaguardia articolate in zone omogenee per ogni parco secondo le indicazioni delle tavole dell'Allegato n. 2:
a) divieto di introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;
b) divieto di nuove attività edilizie ed impiantistiche ad esclusione:
1) degli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica ed al disinquinamento del territorio;
2) delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi rispettivamente degli artt. 36, 42 e 43 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
3) degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;
4) degli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente: sono pertanto ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20%, sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia;
c) divieto di esercizio di nuove attività estrattive e di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
d) divieto di impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
e) divieto di estensione delle aree in cui è consentito, a qualsiasi titolo, l'esercizio della caccia;
f) mantenimento delle oasi di protezione della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della L.R. 15 maggio 1987, n. 20.
2. Sono comunque escluse dalle norme di salvaguardia di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati individuati ai sensi del punto 3) del secondo comma dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle zone A, B e C definite nell'Allegato n. 2 è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Strumenti di pianificazione
Art. 6

(sostituito comma 2 e abrogato comma 3 da art. 4 L.R. 12 novembre 1992 n. 40 Sito esterno; poi abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Piano territoriale del parco
abrogato
Art. 7

(sostituito comma 2 e modificato comma 6 lett. b) da art.5 L.R. 12 novembre 1992 n. 40 Sito esterno; poi abrogato comma 5 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3; Sito esterno infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Contenuto del piano territoriale del parco
abrogato
Elementi costitutivi del piano territoriale del parco
abrogato
Art. 9

(già sostituito da art. 6 L.R. 12 novembre 1992 n. 40;poi sostituito comma 1 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3 infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del parco
abrogato
Art. 10

(già sostituito da art. 7 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; poi sostituito comma 1 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3 infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Poteri sostitutivi
abrogato
Art. 11

(sostituito comma 1 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3; infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Misure di salvaguardia
abrogato
Art. 12

(modificato comma 3 da art. 8 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Efficacia del piano territoriale del parco
abrogato
Organi di gestione
Ente di gestione
abrogato
Art. 14

(già sostituito da art. 10 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, poi aggiunto comma 2 bis da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3; infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Procedure per la costituzione
abrogato
Art. 14 bis
Organi del Consorzio
abrogato
Art. 14 ter
Il Collegio dei revisori
abrogato
Art. 14 quater
Consulta
abrogato
Art. 14 quinquies
Parere di conformità
abrogato
Comitato tecnico-scientifico del parco
abrogato
Art. 15 bis
Personale del Consorzio
abrogato
Art. 15 ter
Il Direttore
abrogato
Art. 15 quater
Il Segretario
abrogato
Attuazione dei parchi regionali
Programma di sviluppo del parco
abrogato
Strumenti di attuazione del piano territoriale del parco
abrogato
Progetto di intervento particolareggiato
abrogato
Programma pluriennale
abrogato
Regolamento del parco
abrogato

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

Il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante ", istituito ai sensi del presente articolo, è soppresso ai sensi dell'art. 70 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 il cui testo è di seguito riportato:

Art. 70 Soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante"

1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante", istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) è soppresso. Il Consorzio per la realizzazione e la gestione del predetto Parco è sciolto e posto in liquidazione.

2. Il Consiglio del Consorzio provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire gli obiettivi, le condizioni e le modalità per lo svolgimento della liquidazione e a disporre la nomina del Liquidatore, attribuendo ad esso tutti i poteri necessari per attuare detta liquidazione e in particolare quelli per:

a) svolgere la trattativa e sottoscrivere l'accordo, previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, sulle modalità del subentro dell'Ente Parco Nazionale nelle funzioni e nei rapporti giuridici ed economici che fanno capo al Consorzio;

b) dare attuazione all'accordo stesso attraverso gli atti conseguenti di competenza del Consorzio;

c) provvedere al trasferimento dei beni e al trasferimento o alla chiusura di ogni attività del Consorzio e portare a conclusione sotto ogni altro aspetto la sua liquidazione.

3. Le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano territoriale del Parco trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici.

4. La messa in liquidazione del Consorzio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere portata a termine entro i successivi dodici mesi. L'eventuale proroga di detto termine è disposta con deliberazione della Giunta regionale. La soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano ha effetto secondo i termini definiti nell'accordo di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001.

5. Il compenso del liquidatore è a carico del bilancio di liquidazione e non può essere superiore al 90 per cento dell'emolumento mensile del Presidente del Consorzio.

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