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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - PARCHI REGIONALI
Espandere area tit3 Titolo III - RISERVE NATURALI E AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO
Espandere area tit4 Titolo IV - Text DISPOSIZIONI COMUNI A PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI
Espandere area tit5 Titolo V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Espandere area tit6 Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
abrogato
Art. 2
Definizione di parchi regionali, di riserve naturalie di aree di riequilibrio ecologico
abrogato
Art. 2 bis
abrogato
Titolo II
PARCHI REGIONALI
Capo I
Istituzione di parchi
Art. 3
Parchi regionali istituiti
1. In attuazione delle finalità di cui al Titolo I sono istituiti con la presente legge i parchi regionali indicati nell'Allegato n. 1.
2. Nell'Allegato n. 2, costituito da otto tavole in scala 1:25.000, sono individuate per ciascun parco la perimetrazione provvisoria, comprensiva della zona di preparco, e le norme di salvaguardia articolate per zone omogenee da applicare fra quelle definite dall'art. 5. Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco.
Art. 4
Piano territoriale regionale
abrogato
Art. 5
Norme di salvaguardia
1. Ai parchi istituiti a norma dell'art. 3 sono applicate le seguenti norme di salvaguardia articolate in zone omogenee per ogni parco secondo le indicazioni delle tavole dell'Allegato n. 2:
a) divieto di introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;
b) divieto di nuove attività edilizie ed impiantistiche ad esclusione:
1) degli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica ed al disinquinamento del territorio;
2) delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi rispettivamente degli artt. 36, 42 e 43 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
3) degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;
4) degli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente: sono pertanto ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20%, sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia;
c) divieto di esercizio di nuove attività estrattive e di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
d) divieto di impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
e) divieto di estensione delle aree in cui è consentito, a qualsiasi titolo, l'esercizio della caccia;
f) mantenimento delle oasi di protezione della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della L.R. 15 maggio 1987, n. 20.
2. Sono comunque escluse dalle norme di salvaguardia di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati individuati ai sensi del punto 3) del secondo comma dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle zone A, B e C definite nell'Allegato n. 2 è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Capo II
Strumenti di pianificazione
Art. 6
Piano territoriale del parco
abrogato
Art. 7
Contenuto del piano territoriale del parco
abrogato
Art. 8
Elementi costitutivi del piano territoriale del parco
abrogato
Art. 9
Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del parco
abrogato
Art. 10
Poteri sostitutivi
abrogato
Art. 11
Misure di salvaguardia
abrogato
Art. 12
Efficacia del piano territoriale del parco
abrogato
Capo III
Organi di gestione
Art. 13
Ente di gestione
abrogato
Art. 14
Procedure per la costituzione
abrogato
Art. 14 bis
Organi del Consorzio
abrogato
Art. 14 ter
Il Collegio dei revisori
abrogato
Art. 14 quater
Consulta
abrogato
Art. 14 quinquies
Parere di conformità
abrogato
Art. 15
Comitato tecnico-scientifico del parco
abrogato
Art. 15 bis
Personale del Consorzio
abrogato
Art. 15 ter
Il Direttore
abrogato
Art. 15 quater
Il Segretario
abrogato
Capo IV
Attuazione dei parchi regionali
Art. 16
Programma di sviluppo del parco
abrogato
Art. 17
Strumenti di attuazione del piano territoriale del parco
abrogato
Art. 18
Progetto di intervento particolareggiato
abrogato
Art. 19
Programma pluriennale
abrogato
Art. 20
Regolamento del parco
abrogato
Titolo III
RISERVE NATURALI E AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO
Art. 21
Riserve naturali
abrogato
Art. 22
Istituzione di riserve naturali
abrogato
Art. 23
Contenuto dell'atto istitutivo
abrogato
Art. 24
Misure di salvaguardia
abrogato
Art. 25
Efficacia dell'atto istitutivo
abrogato
Art. 25 bis
Programma di gestione
abrogato
Art. 26
Ente di gestione
abrogato
Art. 27
Poteri sostitutivi
abrogato
Art. 28
Aree di riequilibrio ecologico
abrogato
Titolo IV
Text DISPOSIZIONI COMUNI A PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI
Art. 29
Promozione e coordinamento regionale
abrogato
Art. 30
Indennizzi
abrogato
Art. 31
Vigilanza
abrogato
Art. 32
Sanzioni
abrogato
Art. 33
Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale
abrogato
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 34
Contributi per spese di gestione
abrogato
Art. 35
Contributi per spese di investimento e sviluppo
abrogato
Art. 36
Priorità sul riparto dei finanziamenti regionali
abrogato
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37
Regime transitorio di parchi regionali e riserve naturali già istituiti
abrogato
Art. 37 bis
Competenze del Circondario di Rimini
abrogato
Art. 38
Approvazione del piano territoriale del parco in pendenza dell'approvazione del piano territoriale regionale
abrogato
Art. 39
Modifiche di leggi regionali
abrogato
Art. 40
Copertura finanziaria
abrogato
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