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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

Art. 12

(modificato comma 3 da art. 8 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Efficacia del piano territoriale del parco
abrogato

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

Il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante ", istituito ai sensi del presente articolo, è soppresso ai sensi dell'art. 70 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 il cui testo è di seguito riportato:

Art. 70 Soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante"

1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante", istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) è soppresso. Il Consorzio per la realizzazione e la gestione del predetto Parco è sciolto e posto in liquidazione.

2. Il Consiglio del Consorzio provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire gli obiettivi, le condizioni e le modalità per lo svolgimento della liquidazione e a disporre la nomina del Liquidatore, attribuendo ad esso tutti i poteri necessari per attuare detta liquidazione e in particolare quelli per:

a) svolgere la trattativa e sottoscrivere l'accordo, previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, sulle modalità del subentro dell'Ente Parco Nazionale nelle funzioni e nei rapporti giuridici ed economici che fanno capo al Consorzio;

b) dare attuazione all'accordo stesso attraverso gli atti conseguenti di competenza del Consorzio;

c) provvedere al trasferimento dei beni e al trasferimento o alla chiusura di ogni attività del Consorzio e portare a conclusione sotto ogni altro aspetto la sua liquidazione.

3. Le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano territoriale del Parco trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici.

4. La messa in liquidazione del Consorzio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere portata a termine entro i successivi dodici mesi. L'eventuale proroga di detto termine è disposta con deliberazione della Giunta regionale. La soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano ha effetto secondo i termini definiti nell'accordo di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001.

5. Il compenso del liquidatore è a carico del bilancio di liquidazione e non può essere superiore al 90 per cento dell'emolumento mensile del Presidente del Consorzio.

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