LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30
COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 29 luglio 1988
Art. 21
Disposizioni finali
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il programma di attuazione della presente legge.
2. Detto programma contiene le indicazioni concernenti l'applicazione delle norme della presente legge, le disposizioni procedurali e di salvaguardia necessarie a garantire il coordinamento delle iniziative adottate, la coerenza delle stesse con gli orientamenti indicati nella presente legge.