LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32
DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988
Art. 19
Scadenza del termine
1. Alla scadenza della concessione, ove non sia rinnovata, il titolare della stessa deve consegnare alla Regione i beni oggetto del provvedimento e le pertinenze relative. La Giunta regionale autorizza la rimozione, da parte del concessionario, di quanto, pur destinato alla coltivazione, possa essere separato senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione.
2. Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario stesso. Questi, almeno un mese prima della scadenza, è tenuto ad avvertire i creditori ipotecari iscritti del giorno in cui si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione del bene e delle pertinenze.