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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1989, n. 2

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' PER I SOCCORSI ALLE POPOLAZIONI DELL'ARMENIA VITTIME DEL TERREMOTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 27 gennaio 1989

Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna contribuisce alle prime opere di soccorso a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988, con lo stanziamento di un fondo di Lire 300 milioni.
2. La Regione, attraverso attività di collaborazione tecnica, contribuisce altresì alle fasi della ricostruzione.
3. Gli interventi possono consistere nell'acquisto di beni e servizi ovvero in sussidi in denaro da inviare, attraverso i competenti organi dell'amministrazione statale, alle popolazioni colpite.
4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in più soluzioni, ed anche in deroga alle vigenti norme di contabilità, la somma prevista dalla presente legge.
5. Il Presidente della Giunta regionale riferisce periodicamente alla Commissione consiliare competente in ordine ai criteri adottati o da adottare per provvedimenti di erogazione, nonchè per le altre iniziative in corso o in programma per le popolazioni colpite.
6. L'attività di soccorso e di ricostruzione è effettuata sulla base di raccodi con i competenti organi della amministrazione statale.

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