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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1989, n. 2

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' PER I SOCCORSI ALLE POPOLAZIONI DELL'ARMENIA VITTIME DEL TERREMOTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 27 gennaio 1989

Art. 3
1. Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1989 che verranno dotati della somma complessiva di Lire 300.000.000, mediante la riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al Cap. 85100 del bilancio per lo stesso esercizio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1989, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, a norma di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 38 della L. R. 6 luglio 1977. n. 31.

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