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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7

TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 19
Norme finali
1. Al personale incaricato di dirigere, in via di supplenza o reggenza, altre strtture organizzative oltre a quelle di cui è ordinariamente responsabile qualora dette strutture abbiano sede in località distanti meno di dodici chilometri dalla normale sede di servizio, compete per ogni giornata intera di presenza, un' indennità di trasferta pari a cinque volte l'indennità oraria prevista dal secondo comma dell'art. 5.
2. Sono abrogati gli artt. 2 e 3 della LR 29 dicembre 1978, n. 55; l'art. 33 della LR 22 ottobre 1979, n. 34, nonchè l'ultimo periodo dell'art. 15, terzo comma della LR 12 dicembre 1985, n. 27.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni preiste per gli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.
4. Le disposizioni della presente legge decorrono dal 1o gennaio 1989.

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