Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7

TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 3
Autorizzazione della missione
1. La missione del personale regionale è preventivamente autorizzata dal responsabile del servizio o dal responsabile dell'ufficio funzionale secondo le rispettive competenze.
2. La missione del personale appartenente alla qualifica dirigenziale apicale, compiuta nel territorio nazionale, è autorizzata dal Presidente della Regione, o dal Presidente del Consiglio, ovvero dall'Assessore, secondo le rispettive competenze.
3. La missione compiuta all'estero è preventivamente autorizzazione dal Presidente della Regione o dal Presidente del Consiglio regionale rispettivamente competenti, previa intesa con le competenti autorità governative.
4. Il giorno e l'ora iniziale e terminale della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato convalidata dal funzionario che l'ha autorizzata.
5. In casi particolari, giustificati dall'urgenza, l'autorizzazione può essere rilasciata successivamente, alle medesime condizioni a secondo delle modalità previste dalla presente legge.
6. Per il personale regionale che presti servizio presso Enti, Istituti o Aziende regionali, le autorizzazzioni sono rilasciate dagli organi dall'ente o dai responsabili di servizio secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
7. Per il personale regionale che sia alla dipendenza funzionale di Enti locali territoriali delegati, le autorizzazioni previste dalla presente legge sono concesse dagli organi degli enti medesimi, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
8. Al fine di recarsi in missione il personale regionale può servirsi, con le modalità previste dalla presente legge:
a) di mezzi ferroviari anche rapidi, speciali ed a prenotazione obbligatoria;
b) di altri mezzi di linea terrestri;
c) di mezzi di trasporto marittimo;
d) di mezzi aerei;
e) di automezzo in dotazione alla Regione:
f) di automezzo proprio.
9. L'uso del mezzo aereo è espressamente autorizzato dal Presidente della Regione, o dal Presidente del Consiglio, ovvero dall'Assessore, secondo le rispettive competenze.

Espandi Indice