Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 8

INTERVENTI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ORGANISMI UTILI DA IMPIEGARE NELLA DIFESA DELLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna, al fine di rendere compatibile il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole con le esigenze di tutela ambientale e della salute, promuove la diffusione delle metodologie di difesa fitosanitaria basate sulla lotta integrata e biologica.
2. A tale scopo è concesso alla Centrale Ortofrutticola alla produzione - Società cooperativa e responsabilità limitata - con sede in Cesena, un contributo in conto capitale per la realizzazione di un impianto per la produzione di organismi utili da impiegare nella difesa fitosanitaria integrata e biologica delle colture agricole e forestali e, più in generale, nel settore agricolo.
3. La concessione del contributo di cui al primo comma, il cui ammontare non potrà superare il 60% della spesa ammessa e che sarà comunque contenuto nell'importo massimo di Lire 2.500.000.000, è disposta dal Consiglio regionale previa approvazione del relativo progetto esecutivo.
4. Il contributo è concesso anche ad integrazione, fino al limite della copertura dell'intero costo di realizzazione dell'impianto di altri eventuali finanziamenti disposti allo stesso titolo a favore della Centrale ortofrutticola alla produzione da parte dell'ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative.
5. L'erogazione avverrà in due soluzioni:
- acconto del 70% a presentazione della dichiarazione di avvenuto inizio lavori sottoscritta dal legale rappresentante della Centrale;
- 30% a saldo, od eventuale conguaglio, ad avvenuto accertamento della esecuzione dell'opera.
Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti complessivamente a Lire 2.500.000.000 nel biennio 1989- 1990, di cui Lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati, nell'ambito del bilancio pluriennale 1989- 1991, al Fondo globale di cui al Cap. 86620 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", secondo l'esatta destinazione prevista alla Voce n. 5 dell'Elenco n. 8 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1989 e con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per lo stesso esercizio, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1989, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, 3o comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 marzo 1989

Espandi Indice