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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1989, n. 13

APPROVAZIONE DELLA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE (PUBBLICO IMPIEGO) RELATIVO AL TRIENNIO 1988- 1990

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 maggio 1989

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione e durata
Art. 2 - Formazione del personale
Art. 3 - Diritto allo studio
Art. 4 - Congedo ordinario
Art. 5 - Maggiore rappresentatività
Art. 6 - Assemblee del personale
Art. 7 - Determinazione delle dotazioni organiche Carichi funzionali di lavoro
Art. 8 - Produttività
Art. 9 - Indennità integrativa speciale nella 13a mensilità
Art. 10 - Norma di rinvio
Art. 11 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Campo di applicazione e durata
1. La presente legge disciplina, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, così come modificata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 426 Sito esterno, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo intercompartimentale, relativo al triennio 1988- 1990.
2. Salvo quanto diversamente stabilito in modo esplicito per singole disposizioni, gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1o gennaio 1988 e si protraggono fino al 31 dicembre 1990.
3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonchè al personale degli enti pubblici non economici dipendenti della Regione.
Art. 2
Formazione del personale
1. Per il migliore assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi di riodinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto, la Regione promuove forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso la pari opportunità.
2. Nella programmazione degli interventi di cui al precedente comma, la Regione tiene conto delle direttive che il Ministero per la funzione pubblica emana ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del DPR 23 agosto 1988, n 395 Sito esterno, le quali costituiscono linee di indirizzo nel quadro delle specifiche esigenze connesse con l'ordinamento regionale.
3. Le iniziative di cui al presente articolo possono essere programmate dalla Regione anche insieme ad altre pubbliche Amministrazioni, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, quarto comma, del DPR 23 agosto 1988, n. 395 Sito esterno.
4. Il personale che, in base ai programmi di cui al primo, secondo e terzo comma, è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'Amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi di svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
5. Le attività di aggiornamento, qualificazione, qiaulificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio, da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza.
6. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definiti, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/ o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo.
Art. 3
Diritto allo studio
1. Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
2. I permessi di cui al primo comma sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istituzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi primo e secondo vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità di servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al secondo comma può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'Amministrazione.
4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi primo, secondo e terzo ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamento delle Amministrazioni di appartenenza.
6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al secondo comma, è tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonchè agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriore modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo.
Art. 4
Congedo ordinario
1. Fatte salvo le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda, che l'orario settimanale di servizio si articoli rispettivamente in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 1977, n 937 Sito esterno, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compote in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione del servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.
2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo del Servizio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uni dei quali non inferiore a quindici giorni.
3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha il diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.
4. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a causa di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nel secondo e terzo comma.
5. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità anche se tale assenza si protrarrà per l'intero anno solare. In quest' ultima ipotesi, l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'Amministrazione in relazione alle esigenze di organizzare del servizio.
6. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.
7. Il dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio per eccezionali e motivate esigenze, comnpete, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggi sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.
8. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al primo comma.
9. L'art. 12 della LR 22 ottobre 1979, n. 34, come modificato dall'art. 12 della LR 3 marzo 1981, n. 9, è abrogato, con la decorrenza di cui al secondo comma dell'art. 1.
Art. 5
Maggiore rappresentatività
1. Ai fini dell'applicazione della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è riconosciuta sulla base delle organizzazioni sindacali è riconosciuta sulla base delle determinazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 8 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 Sito esterno.
Art. 6
Assemblee del personale
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all'art 25 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. La convocazione, la sede, l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'Amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.
4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.
5. Le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali, sono stabilite dall'Amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea.
Art. 7
Determinazione delle dotazioni organiche Carichi funzionali di lavoro
1. Alla definizione dei carichi funzionali di lavoro ed alle modificazioni che potranno conseguire in ordine alla dotazione organica delle qualifiche funzionali, la Regione provvede nell'ambito delle contrattazione di comparto e decentrata, tenendo conto degli atti di indirizzo di cui al primo comma dell'art. 12 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 Sito esterno.
2. Le disposizioni di cui al citato art. 12, ferma restando la disciplina contenuta nei provvedimenti che recepiscono gli accordi sindacali di comparto, costituiscono linee di indirizzo per la Regione, nel quadro delle specifiche esigenze organizzative connesse con l'ordinamento regionale.
Art. 8
Produttività
1. Il sistema di produttività, di cui all'art. 8 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, è disciplinato sulla base della normativa risultante dagli accordi di comparto.
2. La determinazione quantitativa della quota del trattamento economico del personale destinata ad incentivare la produttività, è fissata in base ad indici significativi di produttività diretti ad incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei risultati.
3. Ai fini di cui al secondo comma, il fondo di produttività di cui all'art. 8 della LR 28 ottobre 1987, n. 30 è incrementato di una quota significativa fissata nelle leggi di bilancio, da utilizzare secondo i seguenti criteri:
a) partecipazione a progetti di incremento della produttività di specifici servizi, secondo obiettivi quantificabili e periodici tempi di verifica, tenendo conto della qualità dei servizi prodotti dalla professionalità del personale utilizzato;
b) verifica motivata del conseguimento degli obiettivi dati;
c) erogazione degli incentivi in tempi certi e successivi a quelli di verifica dei risultati.
4. Fino a quando sarà attuata la riorganizzazione del lavoro che consenta la rilevazione degli apporti individuali al raggiungimento degli obiettivi programmati e la misurazione di detti apporti in base a standars produttivi predeterminati, i compensi incentivati la produttività potranno essere corrisposti - sulla base dell'accertamento che gli obiettivi di produttività assegnati alle singole strutture organizzative sono stati raggiunti - in misura correlata alla professionalità e alla presenza effettiva in servizio di ogni singolo dipendente.
5. Le modalità e le procedure per la individuazione degli obiettici ai quali fare riferimento per la applicazione del sistema della produttività, per la effettuazione della verifica del loro raggiungimento e per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività formano oggetto di contrattazione decentrata e sono stabilite con delibera della Giunta regionale.
Art. 9
Indennità integrativa speciale nella 13a mensilità
1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speicale mensile corrisposta al personale in servizio in aggiunta alla tredicesima mensilità è incrementata di un importo lordo pari a Lire 48.400.
2. Il beneficio derivante dall'applicazione del precedente comma è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.
Art. 10
Norma di rinvio
1. La disciplina di cui all'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1968- 1988, nel testo contenuto nel DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno, trova applicazione nell'ordinamento regionale per le parti espressamente modificate o sostituite dalla presente legge.
Art. 11
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 maggio 1989

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