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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Art. 11
Ufficio di presidenza
1. L'Ufficio di presidenza ha il compito di:
a) curare i rapporti con gli organismi e gli altri enti operanti nel territorio di propria competenza;
b) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;
c) esercitare ogni altra attribuzione dell'ente, la cui titolarità non sia stata diversamente disposta con legge o con statuto.

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