LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20
DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989
Art. 11
Ufficio di presidenza
1. L'Ufficio di presidenza ha il compito di:
a) curare i rapporti con gli organismi e gli altri enti operanti nel territorio di propria competenza;
b) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;
c) esercitare ogni altra attribuzione dell'ente, la cui titolarità non sia stata diversamente disposta con legge o con statuto.