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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Art. 16
Entrate e patrimonio
1. Le entrate del Circondario sono costituite da:
a) contributo ordinario della Regione per la copertura delle spese di funzionamento la cui entità è determinata annualmente dalla legge di bilancio regionale;
b) contributi assegnati dalla Regione per la realizzazione delle attività di competenza del Circondario;
c) altri finanziamenti pubblici per l'attuazione di programmi e l'espletamento dei servizi;
d) proventi riscossi per servizi ed attività ed introiti derivanti a qualunque titolo dalla gestione dei beni amministrati dal Circondario.
2. Il Circondario ha un proprio patrimonio formato dai beni mobili ed immobili strumentali per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. La Giunta regionale provvede ad assegnare al Circondario il patrimonio iniziale, indicando i beni assegnati e il titolo di assegnazione.
3. Il regolamento circondariale di amministrazione e contabilità, redatto in conformità ai principi fissati dalla LR 6 luglio 1977, n. 31, è approvato dal Consiglio regionale.

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