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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Art. 17
Bilancio
1. L'esercizio finanziario del Circondario coincide con l'anno solare. Il Circondario ha l'obbligo di pareggio di bilancio. Il bilancio di previsione è deliberato dal Comitato circondariale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, entro il 20 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. Non si può procedere all'approvazione del bilancio se non si sia provveduto all'approvazione del conto consuntivo del penultimo esercizio rispetto a quello cui il bilancio si riferisce; in tal caso la mancata approvazione del bilancio comporta la sospensione delle erogazioni per le spese di funzionamento previste dall'art. 18.
2. Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
3. Qualora il bilancio di previsione non sia stato approvato dal Comitato circondariale entro il 31 dicembre, il Comitato stesso delibera l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un massimo di tre mesi sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa di funzionamento.
4. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal Comitato circondariale entro il 31 dicembre ma non ancora approvato dal Consiglio regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo fino all'intervenuta approvazione del Consiglio regionale. Tale gestione è limitata a un dodicesimo per ogni mese di pendenza dell'approvazione e limitatamente alle spese di funzionamento.

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