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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Art. 18
Norme finanziarie
1. Per la copertura della spesa relativa al contributo ordinario, nel bilancio regionale è istituito un apposito capitolo denominato " Oneri di funzionamento del Circondario di Rimini" la cui entità è determinata annualmente dalla legge di bilancio, ai sensi del I comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario all'impegno della somma stanziata e alla contestuale liquidazione in acconto del 30% della somma stabilita. Il restante importo viene liquidato, a norma dell'art. 61 della LR 6 luglio 1977, n. 31, a fronte di certificazione trimestrale di spesa rilasciata dal responsabile della ragioneria dell'ente stesso, in ragione del 70% degli importi certificati.
3. Qualora, per la gestione del bilancio regionale, ricorrano le circostanze dell'esercizio provvisorio di cui al quarto e quinto comma dell'art. 22 della LR 6 luglio 1977, n. 31, l'acconto previsto al secondo comma viene impegnato e contestualmente liquidato in ragione del 25% dell'assegnazione relativa all'anno precedente.

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