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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Art. 22
Trasferimento del personale al Circondario
1. Il personale del ruolo regionale che presta servizio presso il Comitato circondariale è trasferito nel ruolo dell'ente medesimo, con apposito atto della Giunta regionale, con le procedure stabilite dall'art. 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
2. Detto personale mantiene la qualifica funzionale corrispondente a quella attribuita nell'ordinamento di provenienza e il trattamento economico maturato.
3. La Regione e il Circondario, previa contrattazione sindacale, stabiliscono una apposita regolamentazione transitoria per la mobilità dall'organico regionale a quello del Circondario e viceversa, entro le dotazioni fissate dagli articoli 19 e 23 al fine di pervenire al migliore assestamento delle presenze nei rispettivi organici, secondo le esigenze delle specifiche professionalità; tale regolamentazione dovrà essere conforme a quella vigente per la mobilità interna regionale.

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