LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20
DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989
Art. 25
Prima elezione del Comitato circondariale
1. In sede di prima attuazione della presente legge l'elezione dei componenti del Comitato circondariale è effettuata, secondo il disposto dell'art. 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
2. Il Comitato così eletto resta in carica fino al primo rinnovo, successivo all'entrata in vigore della presente legge, del Consiglio provinciale di Forlì.