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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Art. 3
Funzioni
1. Il Circondario di Rimini assume gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale che, per il restante territorio regionale, sono attribuiti alle Province.
2. Per una più adeguata realizzazione delle attività previste al primo comma, il Circondario può compiere e promuovere studi e ricerche, anche chiedendo la collaborazione dei Comuni, dei loro Consorzi e della Provincia, e può esprimersi sulle iniziative della Regione, degli Enti locali e degli altri enti operanti nel circondario, le quali siano in grado di incidere sui programmi di sviluppo e sull'assetto territoriale del Circondario stesso.
3. Il Circondario esercita inoltre le funzioni amministrative già demandate al Comitato circondariale di Rimini dalla vigente legislazione regionale.
4. Tutte le funzioni che le leggi regionali delegano alle Province devono intendersi attribuite, nella relativa circoscrizione, al Circondario di Rimini.

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