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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Art. 4
Autonomia statutaria
1. Al Circondario è riconosciuta, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, autonomia statutaria.
2. Lo statuto è deliberato, a voto segreto, dal Comitato circondariale col voto favorevole dei due terzi dei membri assegnati.
2. Qualora non venga raggiunta la suddetta maggioranza, la deliberazione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro trenta giorni. Alla seconda votazione della stessa seduta, lo statuto è adottato col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
4. Lo statuto è trasmesso al Consiglio regionale, il quale prima di approvarlo, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione, può chiederne, una sola volta, il riesame. La richiesta di esame interrompe il decorso dei termini. Dal giorno della ricezione delle nuove determinazioni decorre un termine di ulteriori trenta giorni, entro il quale il Consiglio regionale adotta i provvedimenti definitivi.
5. Lo statuto determina, per quanto non previsto dalla presente legge, l'organizzazione del Circondario, regolando, in particolare, i criteri di riparto delle attribuzioni fra gli organi, il funzionamento degli organi stessi, le modalità di informazione e partecipazione in relazione alla loro attività.

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