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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Art. 6
Composizione ed elezione del Comitato circondariale
1. Il Comitato circondariale è composto da trenta membri eletti dai Consigli comunali di cui all'art. 2, anche al di fuori del proprio ambito.
2. L'elezione dei componenti del Comitato avviene a Rimini, in un medesimo giorno fissato dal Presidente della Regione, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. Il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni sono pubblicati nell'albo pretorio di ciascun Comune.
3. Presso il Comune di Rimini è costituito l'Ufficio elettorale, composto dal Sinaco e dai capigruppo consiliari. Funge da segretario il segretario comunale.
4. Entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'Ufficio elettorale attribuisce ad ogni raggruppamento politico, presente in almeno uno dei Consigli comunali del circondario, un numero di seggi in seno al Comitato proporzionale al numero dei voti riportati da ciascuna lista nelle sezioni elettorali dei Comuni del circondario, per le elezioni per il Consiglio provinciale di Forlì; i seggi sono attribuiti con il sistema dei quozienti interi e dei più alti resti.
5. Entro le ore 12 del quinto giorno precedente le elezioni la lista dei candidati, il cui numero non può superare quello dei componenti il Comitato, deve essere presentata, unitamente alla dichiarazione di accettazione sottoscritta dagli interessati, all'Ufficio elettorale da uno o più componenti dei Consigli comunali interessati. Le liste dei candidati saranno composte tenendo conto dell'opportunità di favorire il più possibile la rappresentanza di tutti i Comuni del circondario, tenuto conto altresì del peso demografico di ciascun Comune.
6. In caso di mancata presentazione di lista, o di presentazione di lista con un numero di candidati inferiori a quello attribuitole, i seggi resi liberi vengono riassegnati alle altre liste con i meccanismi proporzionali di cui al quarto comma.
7. Il Sindaco di Rimini cura la stampa delle schede elettorali. Le schede, di colore diverso per ciascuna lista, contengono il cognome e il nome del candidato della lista.
8. Ciascun consigliere vota per un numero di candidati, compresi nella medesima lista, cui egli appartiene o dichiara di appartenere, non superiore ad un terzo, arrotondato per eccesso all'unità, dei seggi attribuiti alla corrispondente lista.
9. Sono eletti componenti dell'assemblea coloro che, all'interno di ciascuna lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti di preferenza è eletto il più anziano di età; in assenza di preferenza si segue l'ordine di presentazione della lista.
10. Agli eletti, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentrano, all'interno di ciascuna lista, coloro che li seguono secondo l'ordine di graduatoria risultante dal numero delle preferenze ottenute.
11. L'individuazione delle liste che concorrono all'assegnazione dei seggi, la disposizione delle urne in numero corrispondente alle liste, e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Ufficio elettorale.

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