LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20
DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989
Art. 7
Durata in carica
1. Il Comitato circondariale dura in carica cinque anni.
2. L'elezione dei componenti del Comitato circondariale è effettuata entro trenta giorni dalla data di convalida degli eletti del Consiglio provinciale di Forlì. I componenti del Comitato rimangono in carica sino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. La prima riunione del Comitato circondariale è indetta dal Presidente uscente del Comitato scaduto, per una data compresa entro il cinquantesimo giorno dalle elezioni.