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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Art. 8
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza
1. Il Comitato circondariale, nella sua prima seduta, provvede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, in base alla discussione di documenti politico - programmatici collegati a liste che indicano il nome del Presidente e dei membri dell'Ufficio di presidenza.
2. L'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza ha luogo per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Se dopo due votazioni nessuna delle liste dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro i successivi 10 giorni, nella quale si procede ad una votazione di ballottaggio fra le due liste che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggiore numero di voti. Sono proclamati eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Lo statuto regola i compiti, le funzioni e la durata in carica del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, la loro revoca e la sostituzione dei rispettivi componenti.

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