Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Istituzione
1. E' istituito, nell'ambito della provincia di Forlì, il Circondario di Rimini, Ente regionale di diritto pubblico dipendente dalla Regione, ai sensi dell'art. 117 Cost. Sito esterno e dell'art. 13 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
2. Il Circondario è strumento operativo della Regione per il decentramento delle funzioni amministrative ai sensi del terzo comma dell'art. 54 St., con compiti di programmazione, pianificazione, promozione e coordinamento delle iniziative per lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.
3. Nella circoscrizione del Circondario opera una sezione del Comitato regionale di controllo.
4. Il Circondario promuove e realizza la partecipazione degli Enti locali e dei cittadini secondo i principi dello Statuto della Regione Emilia - Romagna.
Art. 2
Ambito territoriale
1. Il Circondario esplica la propria attività nell'ambito costituito dai territori dei Comuni di: Bellaria - Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verrucchio.
2. Sede del Circondario è Rimini.
Art. 3
Funzioni
1. Il Circondario di Rimini assume gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale che, per il restante territorio regionale, sono attribuiti alle Province.
2. Per una più adeguata realizzazione delle attività previste al primo comma, il Circondario può compiere e promuovere studi e ricerche, anche chiedendo la collaborazione dei Comuni, dei loro Consorzi e della Provincia, e può esprimersi sulle iniziative della Regione, degli Enti locali e degli altri enti operanti nel circondario, le quali siano in grado di incidere sui programmi di sviluppo e sull'assetto territoriale del Circondario stesso.
3. Il Circondario esercita inoltre le funzioni amministrative già demandate al Comitato circondariale di Rimini dalla vigente legislazione regionale.
4. Tutte le funzioni che le leggi regionali delegano alle Province devono intendersi attribuite, nella relativa circoscrizione, al Circondario di Rimini.
Art. 4
Autonomia statutaria
1. Al Circondario è riconosciuta, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, autonomia statutaria.
2. Lo statuto è deliberato, a voto segreto, dal Comitato circondariale col voto favorevole dei due terzi dei membri assegnati.
2. Qualora non venga raggiunta la suddetta maggioranza, la deliberazione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro trenta giorni. Alla seconda votazione della stessa seduta, lo statuto è adottato col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
4. Lo statuto è trasmesso al Consiglio regionale, il quale prima di approvarlo, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione, può chiederne, una sola volta, il riesame. La richiesta di esame interrompe il decorso dei termini. Dal giorno della ricezione delle nuove determinazioni decorre un termine di ulteriori trenta giorni, entro il quale il Consiglio regionale adotta i provvedimenti definitivi.
5. Lo statuto determina, per quanto non previsto dalla presente legge, l'organizzazione del Circondario, regolando, in particolare, i criteri di riparto delle attribuzioni fra gli organi, il funzionamento degli organi stessi, le modalità di informazione e partecipazione in relazione alla loro attività.
Art. 5
Organi
1. Sono organi del Circondario:
- il Comitato circondariale;
- l'Ufficio di presidenza;
- il Presidente.
2. Il Consiglio regionale determina con proprio provvedimento, sulla base della Legge 27 dicembre 1985, n. 816 Sito esterno, le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti gli organi circondariali.
Art. 6
Composizione ed elezione del Comitato circondariale
1. Il Comitato circondariale è composto da trenta membri eletti dai Consigli comunali di cui all'art. 2, anche al di fuori del proprio ambito.
2. L'elezione dei componenti del Comitato avviene a Rimini, in un medesimo giorno fissato dal Presidente della Regione, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. Il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni sono pubblicati nell'albo pretorio di ciascun Comune.
3. Presso il Comune di Rimini è costituito l'Ufficio elettorale, composto dal Sinaco e dai capigruppo consiliari. Funge da segretario il segretario comunale.
4. Entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'Ufficio elettorale attribuisce ad ogni raggruppamento politico, presente in almeno uno dei Consigli comunali del circondario, un numero di seggi in seno al Comitato proporzionale al numero dei voti riportati da ciascuna lista nelle sezioni elettorali dei Comuni del circondario, per le elezioni per il Consiglio provinciale di Forlì; i seggi sono attribuiti con il sistema dei quozienti interi e dei più alti resti.
5. Entro le ore 12 del quinto giorno precedente le elezioni la lista dei candidati, il cui numero non può superare quello dei componenti il Comitato, deve essere presentata, unitamente alla dichiarazione di accettazione sottoscritta dagli interessati, all'Ufficio elettorale da uno o più componenti dei Consigli comunali interessati. Le liste dei candidati saranno composte tenendo conto dell'opportunità di favorire il più possibile la rappresentanza di tutti i Comuni del circondario, tenuto conto altresì del peso demografico di ciascun Comune.
6. In caso di mancata presentazione di lista, o di presentazione di lista con un numero di candidati inferiori a quello attribuitole, i seggi resi liberi vengono riassegnati alle altre liste con i meccanismi proporzionali di cui al quarto comma.
7. Il Sindaco di Rimini cura la stampa delle schede elettorali. Le schede, di colore diverso per ciascuna lista, contengono il cognome e il nome del candidato della lista.
8. Ciascun consigliere vota per un numero di candidati, compresi nella medesima lista, cui egli appartiene o dichiara di appartenere, non superiore ad un terzo, arrotondato per eccesso all'unità, dei seggi attribuiti alla corrispondente lista.
9. Sono eletti componenti dell'assemblea coloro che, all'interno di ciascuna lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti di preferenza è eletto il più anziano di età; in assenza di preferenza si segue l'ordine di presentazione della lista.
10. Agli eletti, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentrano, all'interno di ciascuna lista, coloro che li seguono secondo l'ordine di graduatoria risultante dal numero delle preferenze ottenute.
11. L'individuazione delle liste che concorrono all'assegnazione dei seggi, la disposizione delle urne in numero corrispondente alle liste, e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Ufficio elettorale.
Art. 7
Durata in carica
1. Il Comitato circondariale dura in carica cinque anni.
2. L'elezione dei componenti del Comitato circondariale è effettuata entro trenta giorni dalla data di convalida degli eletti del Consiglio provinciale di Forlì. I componenti del Comitato rimangono in carica sino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. La prima riunione del Comitato circondariale è indetta dal Presidente uscente del Comitato scaduto, per una data compresa entro il cinquantesimo giorno dalle elezioni.
Art. 8
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza
1. Il Comitato circondariale, nella sua prima seduta, provvede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, in base alla discussione di documenti politico - programmatici collegati a liste che indicano il nome del Presidente e dei membri dell'Ufficio di presidenza.
2. L'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza ha luogo per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Se dopo due votazioni nessuna delle liste dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro i successivi 10 giorni, nella quale si procede ad una votazione di ballottaggio fra le due liste che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggiore numero di voti. Sono proclamati eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Lo statuto regola i compiti, le funzioni e la durata in carica del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, la loro revoca e la sostituzione dei rispettivi componenti.
Art. 9
Attribuzioni del Comitato circondariale
1. Spetta in ogni caso al Comitato circondariale:
a) deliberare lo statuto previsto dall'art. 4;
b) deliberare il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario e patrimoniale;
c) formulare i programmi annuali delle attività;
d) determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell'ente;
e) approvare i regolamenti dell'ente.
Art. 10
Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circondario di Rimini; provvede alla ripartizione degli incarichi tra i componenti l'Ufficio di presidenza; convoca e presiede il Comitato, sentito l'Ufficio di presidenza; convoca e presiede l'Ufficio di presidenza; designa il componente dell'Ufficio di presidenza incaricato di sostituirlo.
Art. 11
Ufficio di presidenza
1. L'Ufficio di presidenza ha il compito di:
a) curare i rapporti con gli organismi e gli altri enti operanti nel territorio di propria competenza;
b) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;
c) esercitare ogni altra attribuzione dell'ente, la cui titolarità non sia stata diversamente disposta con legge o con statuto.
Art. 12
Revisori dei conti
1. Il Comitato circondariale nomina, per ogni esercizio finanziario, un collegio di sindaci revisori dei conti.
2. La composizione e le funzioni del collegio sono definite dallo statuto.

Espandi Indice