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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Titolo III
BILANCIO E CONTABILITA'
Art. 16
Entrate e patrimonio
1. Le entrate del Circondario sono costituite da:
a) contributo ordinario della Regione per la copertura delle spese di funzionamento la cui entità è determinata annualmente dalla legge di bilancio regionale;
b) contributi assegnati dalla Regione per la realizzazione delle attività di competenza del Circondario;
c) altri finanziamenti pubblici per l'attuazione di programmi e l'espletamento dei servizi;
d) proventi riscossi per servizi ed attività ed introiti derivanti a qualunque titolo dalla gestione dei beni amministrati dal Circondario.
2. Il Circondario ha un proprio patrimonio formato dai beni mobili ed immobili strumentali per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. La Giunta regionale provvede ad assegnare al Circondario il patrimonio iniziale, indicando i beni assegnati e il titolo di assegnazione.
3. Il regolamento circondariale di amministrazione e contabilità, redatto in conformità ai principi fissati dalla LR 6 luglio 1977, n. 31, è approvato dal Consiglio regionale.
Art. 17
Bilancio
1. L'esercizio finanziario del Circondario coincide con l'anno solare. Il Circondario ha l'obbligo di pareggio di bilancio. Il bilancio di previsione è deliberato dal Comitato circondariale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, entro il 20 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. Non si può procedere all'approvazione del bilancio se non si sia provveduto all'approvazione del conto consuntivo del penultimo esercizio rispetto a quello cui il bilancio si riferisce; in tal caso la mancata approvazione del bilancio comporta la sospensione delle erogazioni per le spese di funzionamento previste dall'art. 18.
2. Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
3. Qualora il bilancio di previsione non sia stato approvato dal Comitato circondariale entro il 31 dicembre, il Comitato stesso delibera l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un massimo di tre mesi sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa di funzionamento.
4. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal Comitato circondariale entro il 31 dicembre ma non ancora approvato dal Consiglio regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo fino all'intervenuta approvazione del Consiglio regionale. Tale gestione è limitata a un dodicesimo per ogni mese di pendenza dell'approvazione e limitatamente alle spese di funzionamento.
Art. 18
Norme finanziarie
1. Per la copertura della spesa relativa al contributo ordinario, nel bilancio regionale è istituito un apposito capitolo denominato " Oneri di funzionamento del Circondario di Rimini" la cui entità è determinata annualmente dalla legge di bilancio, ai sensi del I comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario all'impegno della somma stanziata e alla contestuale liquidazione in acconto del 30% della somma stabilita. Il restante importo viene liquidato, a norma dell'art. 61 della LR 6 luglio 1977, n. 31, a fronte di certificazione trimestrale di spesa rilasciata dal responsabile della ragioneria dell'ente stesso, in ragione del 70% degli importi certificati.
3. Qualora, per la gestione del bilancio regionale, ricorrano le circostanze dell'esercizio provvisorio di cui al quarto e quinto comma dell'art. 22 della LR 6 luglio 1977, n. 31, l'acconto previsto al secondo comma viene impegnato e contestualmente liquidato in ragione del 25% dell'assegnazione relativa all'anno precedente.

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