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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Titolo IV
PERSONALE
Art. 19
Dotazione organica
1. La dotazione organica del personale del ruolo del Comitato circondariale di Rimini è stabilita nel modo seguente:
Seconda qualifica funzionale posti n. 3
Terza qualifica funzionale posti n. 5
Quarta qualifica funzionale posti n. 21
Quinta qualifica funzionale posti n. 13
Sesta qualifica funzionale posti n. 40
Settima qualifica funzionale posti n. 28
Ottava qualifica funzionale posti n. 37
Prima qualifica dirigenziale posti n. 10
Seconda qualifica dirigenziale posti n. 4
Totale posti n. 161
Art. 20
Regolamento organico
1. Spetta al Comitato circondariale deliberare il regolamento organico del personale e la struttura organizzativa dell'ente, nel rispetto della disciplina derivante dagli accordi sindacali del comparto di cui all'art. 4 del DPR 5 marzo 1986, n. 68 Sito esterno.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) i profili professionali e la declaratoria delle mansioni del personale per ciascuna delle qualifiche funzionali;
b) la dotazione organica di ciascun profilo professionale nell'ambito della complessiva attribuzione stabilita per ciascuna qualifica funzionale.
c) modalità e criteri per la nomina dei responsabili delle strutture organizzative ai diversi livelli;
d) modalità per la costituzione e l'estinzione del rapporto di lavoro nonchè i diritti, doveri e responsabilità del personale;
e) l'articolazione e la dotazione organica delle strutture organizzative dell'ente.
Art. 21
Trattamento giuridico ed economico
1. Al personale del Circondario si applica la normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale derivante dagli accordi sindacali del comparto di cui all'art. 4 del DPR 5 marzo 1986, n. 68 Sito esterno.
Art. 22
Trasferimento del personale al Circondario
1. Il personale del ruolo regionale che presta servizio presso il Comitato circondariale è trasferito nel ruolo dell'ente medesimo, con apposito atto della Giunta regionale, con le procedure stabilite dall'art. 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
2. Detto personale mantiene la qualifica funzionale corrispondente a quella attribuita nell'ordinamento di provenienza e il trattamento economico maturato.
3. La Regione e il Circondario, previa contrattazione sindacale, stabiliscono una apposita regolamentazione transitoria per la mobilità dall'organico regionale a quello del Circondario e viceversa, entro le dotazioni fissate dagli articoli 19 e 23 al fine di pervenire al migliore assestamento delle presenze nei rispettivi organici, secondo le esigenze delle specifiche professionalità; tale regolamentazione dovrà essere conforme a quella vigente per la mobilità interna regionale.
Art. 23
Dotazione organica del personale regionale
1. Alla dotazione organica complessiva del ruolo regionale prevista dall'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni sono apportate le seguenti riduzioni:
Seconda qualifica funzionale posti n. 3
Terza qualifica funzionale posti n. 5
Quarta qualifica funzionale posti n. 22
Quinta qualifica funzionale posti n. 13
Sesta qualifica funzionale posti n. 40
Settima qualifica funzionale posti n. 33
Ottava qualifica funzionale posti n. 45
Totale posti n. 161
Art. 24
Servizi circondariali
1. Per l'esercizio delle funzioni ad esso demandate, il Circondario si avvale del Servizio circondariale agricoltura e alimentazione e del Servizio circondariale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali con sede in Rimini, che, per tali fini, sono posti alla dipendenza funzionale degli organi del Circondario.

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