Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
Prima elezione del Comitato circondariale
1. In sede di prima attuazione della presente legge l'elezione dei componenti del Comitato circondariale è effettuata, secondo il disposto dell'art. 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
2. Il Comitato così eletto resta in carica fino al primo rinnovo, successivo all'entrata in vigore della presente legge, del Consiglio provinciale di Forlì.
Art. 26
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il Titolo I della LR 22 gennaio 1974, n. 6 ed il settimo alinea del terzo comma dell'art. 25 della LR 18 agosto 1984, n. 44.
Art. 27
Norma finale
1. Qualora venga istituita la Provincia di Rimini la presente legge è abrogata.
2. Gli organi circondariali continuano la loro attività fino all'elezione del Consiglio provinciale.
3. Con apposito provvedimento sarà disposto in ordine al trasferimento e all'utilizzo del personale e del patrimonio.

Espandi Indice