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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - CONTROLLI
Espandere area tit3 Titolo III - BILANCIO E CONTABILITA'
Espandere area tit4 Titolo IV - PERSONALE
Espandere area tit5 Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Istituzione
1. E' istituito, nell'ambito della provincia di Forlì, il Circondario di Rimini, Ente regionale di diritto pubblico dipendente dalla Regione, ai sensi dell'art. 117 Cost. Sito esterno e dell'art. 13 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
2. Il Circondario è strumento operativo della Regione per il decentramento delle funzioni amministrative ai sensi del terzo comma dell'art. 54 St., con compiti di programmazione, pianificazione, promozione e coordinamento delle iniziative per lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.
3. Nella circoscrizione del Circondario opera una sezione del Comitato regionale di controllo.
4. Il Circondario promuove e realizza la partecipazione degli Enti locali e dei cittadini secondo i principi dello Statuto della Regione Emilia - Romagna.
Art. 2
Ambito territoriale
1. Il Circondario esplica la propria attività nell'ambito costituito dai territori dei Comuni di: Bellaria - Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verrucchio.
2. Sede del Circondario è Rimini.
Art. 3
Funzioni
1. Il Circondario di Rimini assume gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale che, per il restante territorio regionale, sono attribuiti alle Province.
2. Per una più adeguata realizzazione delle attività previste al primo comma, il Circondario può compiere e promuovere studi e ricerche, anche chiedendo la collaborazione dei Comuni, dei loro Consorzi e della Provincia, e può esprimersi sulle iniziative della Regione, degli Enti locali e degli altri enti operanti nel circondario, le quali siano in grado di incidere sui programmi di sviluppo e sull'assetto territoriale del Circondario stesso.
3. Il Circondario esercita inoltre le funzioni amministrative già demandate al Comitato circondariale di Rimini dalla vigente legislazione regionale.
4. Tutte le funzioni che le leggi regionali delegano alle Province devono intendersi attribuite, nella relativa circoscrizione, al Circondario di Rimini.
Art. 4
Autonomia statutaria
1. Al Circondario è riconosciuta, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, autonomia statutaria.
2. Lo statuto è deliberato, a voto segreto, dal Comitato circondariale col voto favorevole dei due terzi dei membri assegnati.
2. Qualora non venga raggiunta la suddetta maggioranza, la deliberazione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro trenta giorni. Alla seconda votazione della stessa seduta, lo statuto è adottato col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
4. Lo statuto è trasmesso al Consiglio regionale, il quale prima di approvarlo, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione, può chiederne, una sola volta, il riesame. La richiesta di esame interrompe il decorso dei termini. Dal giorno della ricezione delle nuove determinazioni decorre un termine di ulteriori trenta giorni, entro il quale il Consiglio regionale adotta i provvedimenti definitivi.
5. Lo statuto determina, per quanto non previsto dalla presente legge, l'organizzazione del Circondario, regolando, in particolare, i criteri di riparto delle attribuzioni fra gli organi, il funzionamento degli organi stessi, le modalità di informazione e partecipazione in relazione alla loro attività.
Art. 5
Organi
1. Sono organi del Circondario:
- il Comitato circondariale;
- l'Ufficio di presidenza;
- il Presidente.
2. Il Consiglio regionale determina con proprio provvedimento, sulla base della Legge 27 dicembre 1985, n. 816 Sito esterno, le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti gli organi circondariali.
Art. 6
Composizione ed elezione del Comitato circondariale
1. Il Comitato circondariale è composto da trenta membri eletti dai Consigli comunali di cui all'art. 2, anche al di fuori del proprio ambito.
2. L'elezione dei componenti del Comitato avviene a Rimini, in un medesimo giorno fissato dal Presidente della Regione, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. Il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni sono pubblicati nell'albo pretorio di ciascun Comune.
3. Presso il Comune di Rimini è costituito l'Ufficio elettorale, composto dal Sinaco e dai capigruppo consiliari. Funge da segretario il segretario comunale.
4. Entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'Ufficio elettorale attribuisce ad ogni raggruppamento politico, presente in almeno uno dei Consigli comunali del circondario, un numero di seggi in seno al Comitato proporzionale al numero dei voti riportati da ciascuna lista nelle sezioni elettorali dei Comuni del circondario, per le elezioni per il Consiglio provinciale di Forlì; i seggi sono attribuiti con il sistema dei quozienti interi e dei più alti resti.
5. Entro le ore 12 del quinto giorno precedente le elezioni la lista dei candidati, il cui numero non può superare quello dei componenti il Comitato, deve essere presentata, unitamente alla dichiarazione di accettazione sottoscritta dagli interessati, all'Ufficio elettorale da uno o più componenti dei Consigli comunali interessati. Le liste dei candidati saranno composte tenendo conto dell'opportunità di favorire il più possibile la rappresentanza di tutti i Comuni del circondario, tenuto conto altresì del peso demografico di ciascun Comune.
6. In caso di mancata presentazione di lista, o di presentazione di lista con un numero di candidati inferiori a quello attribuitole, i seggi resi liberi vengono riassegnati alle altre liste con i meccanismi proporzionali di cui al quarto comma.
7. Il Sindaco di Rimini cura la stampa delle schede elettorali. Le schede, di colore diverso per ciascuna lista, contengono il cognome e il nome del candidato della lista.
8. Ciascun consigliere vota per un numero di candidati, compresi nella medesima lista, cui egli appartiene o dichiara di appartenere, non superiore ad un terzo, arrotondato per eccesso all'unità, dei seggi attribuiti alla corrispondente lista.
9. Sono eletti componenti dell'assemblea coloro che, all'interno di ciascuna lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti di preferenza è eletto il più anziano di età; in assenza di preferenza si segue l'ordine di presentazione della lista.
10. Agli eletti, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentrano, all'interno di ciascuna lista, coloro che li seguono secondo l'ordine di graduatoria risultante dal numero delle preferenze ottenute.
11. L'individuazione delle liste che concorrono all'assegnazione dei seggi, la disposizione delle urne in numero corrispondente alle liste, e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Ufficio elettorale.
Art. 7
Durata in carica
1. Il Comitato circondariale dura in carica cinque anni.
2. L'elezione dei componenti del Comitato circondariale è effettuata entro trenta giorni dalla data di convalida degli eletti del Consiglio provinciale di Forlì. I componenti del Comitato rimangono in carica sino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. La prima riunione del Comitato circondariale è indetta dal Presidente uscente del Comitato scaduto, per una data compresa entro il cinquantesimo giorno dalle elezioni.
Art. 8
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza
1. Il Comitato circondariale, nella sua prima seduta, provvede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, in base alla discussione di documenti politico - programmatici collegati a liste che indicano il nome del Presidente e dei membri dell'Ufficio di presidenza.
2. L'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza ha luogo per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Se dopo due votazioni nessuna delle liste dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro i successivi 10 giorni, nella quale si procede ad una votazione di ballottaggio fra le due liste che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggiore numero di voti. Sono proclamati eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Lo statuto regola i compiti, le funzioni e la durata in carica del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, la loro revoca e la sostituzione dei rispettivi componenti.
Art. 9
Attribuzioni del Comitato circondariale
1. Spetta in ogni caso al Comitato circondariale:
a) deliberare lo statuto previsto dall'art. 4;
b) deliberare il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario e patrimoniale;
c) formulare i programmi annuali delle attività;
d) determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell'ente;
e) approvare i regolamenti dell'ente.
Art. 10
Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circondario di Rimini; provvede alla ripartizione degli incarichi tra i componenti l'Ufficio di presidenza; convoca e presiede il Comitato, sentito l'Ufficio di presidenza; convoca e presiede l'Ufficio di presidenza; designa il componente dell'Ufficio di presidenza incaricato di sostituirlo.
Art. 11
Ufficio di presidenza
1. L'Ufficio di presidenza ha il compito di:
a) curare i rapporti con gli organismi e gli altri enti operanti nel territorio di propria competenza;
b) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;
c) esercitare ogni altra attribuzione dell'ente, la cui titolarità non sia stata diversamente disposta con legge o con statuto.
Art. 12
Revisori dei conti
1. Il Comitato circondariale nomina, per ogni esercizio finanziario, un collegio di sindaci revisori dei conti.
2. La composizione e le funzioni del collegio sono definite dallo statuto.
Titolo II
CONTROLLI
Art. 13
Controllo preventivo
1. Sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale su proposta del Comitato circondariale, oltre allo statuto ai sensi dell'art. 4, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni ad eccezione di quelle conseguenti a deliberazioni di prelevamento dai fondi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della LR 6 luglio 1977, n. 31 ed il conto consuntivo. Il Consiglio regionale, qualora non intenda approvare il bilancio nel testo sottoposto dal Comitato circondariale, trasmette al Comitato circondariale le proprie osservazioni invitandolo a un nuovo esame del bilancio stesso. Nel caso di mancato recepimento di tali osservazioni il Consiglio può approvare il bilancio con le modifiche e le integrazioni connesse con le osservazioni stesse.
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il conto consuntivo deve essere presentato - unitamente alla relazione del collegio dei revisori - entro il 20 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
3. Sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale:
a) i provvedimenti concernenti:
1) la pianta organica del personale;
2) l'alienazione e l'acquisto di immobili;
3) i regolamenti per il funzionamento del Circondario;
4) i provvedimenti per la copertura dei posti della pianta organica (concorsi, comandi, distacchi o messa a disposizione);
5) l'affidamento del servizio di tesoreria;
6) la partecipazione a enti, società o consorzi;
b) i provvedimenti che impegnano il bilancio per oltre un anno, o che comunque comportino un onere superiore a 100 milioni.
4. I provvedimenti elencati al terzo comma divengono comunque esecutivi se la Giunta regionale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli stessi, con provvedimento motivato non ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimità o non rinvii il provvedimento con le proprie osservazioni al Comitato circondariale invitandolo ad un riesame nel merito. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o invita al riesame dell'atto. In tal caso l'atto diviene esecutivo se, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, non venga pronunciato l'annullamento o negata l'approvazione.
5. I provvedimenti di cui alla lettera a), n. 4 del terzo comma non divengono esecutivi per decorrenza di termini e divengono efficaci dopo l'espressa approvazione della Giunta regionale.
Art. 14
Controllo esecutivo
1. Il Circondario è tenuto a inviare all'Assessore delegato alla vigilanza sugli atti del Circondario l'elenco di tutti gli atti adottati dagli organi circondariali non soggetti ad approvazione. Su di essi, ferma restando la loro esecutività, l'Assessore può chiedere chiarimenti.
2. La Giunta regionale può altresì annullare i provvedimenti di cui al precedente comma dei quali, a seguito della richiesta di chiarimenti, abbia constatato l'illegittimità, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti.
Art. 15
Controllo sugli organi
1. Nel caso in cui non possa essere oggettivamente assicurato il normale funzionamento degli organi per le seguenti cause:
a) incapacità di eleggere il Presidente o l'Ufficio di presidenza,
b) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei membri dal Comitato circondariale,
c) mancata approvazione dei bilanci, il Presidente della Regione, su conforme delibera del Consiglio regionale, decreta lo scioglimento degli organi del Circondario.
2. Con lo stesso decreto è nominato un commissario per l'amministrazione provvisoria. I nuovi organi sono eletti entro tre mesi.
3. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio, il Presidente della Regione assegna una termine per il suo compimento, trascorso inutilmente il quale, nomina un commissario per l'adozione dell'atto stesso.
Titolo III
BILANCIO E CONTABILITA'
Art. 16
Entrate e patrimonio
1. Le entrate del Circondario sono costituite da:
a) contributo ordinario della Regione per la copertura delle spese di funzionamento la cui entità è determinata annualmente dalla legge di bilancio regionale;
b) contributi assegnati dalla Regione per la realizzazione delle attività di competenza del Circondario;
c) altri finanziamenti pubblici per l'attuazione di programmi e l'espletamento dei servizi;
d) proventi riscossi per servizi ed attività ed introiti derivanti a qualunque titolo dalla gestione dei beni amministrati dal Circondario.
2. Il Circondario ha un proprio patrimonio formato dai beni mobili ed immobili strumentali per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. La Giunta regionale provvede ad assegnare al Circondario il patrimonio iniziale, indicando i beni assegnati e il titolo di assegnazione.
3. Il regolamento circondariale di amministrazione e contabilità, redatto in conformità ai principi fissati dalla LR 6 luglio 1977, n. 31, è approvato dal Consiglio regionale.
Art. 17
Bilancio
1. L'esercizio finanziario del Circondario coincide con l'anno solare. Il Circondario ha l'obbligo di pareggio di bilancio. Il bilancio di previsione è deliberato dal Comitato circondariale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, entro il 20 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. Non si può procedere all'approvazione del bilancio se non si sia provveduto all'approvazione del conto consuntivo del penultimo esercizio rispetto a quello cui il bilancio si riferisce; in tal caso la mancata approvazione del bilancio comporta la sospensione delle erogazioni per le spese di funzionamento previste dall'art. 18.
2. Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
3. Qualora il bilancio di previsione non sia stato approvato dal Comitato circondariale entro il 31 dicembre, il Comitato stesso delibera l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un massimo di tre mesi sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa di funzionamento.
4. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal Comitato circondariale entro il 31 dicembre ma non ancora approvato dal Consiglio regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo fino all'intervenuta approvazione del Consiglio regionale. Tale gestione è limitata a un dodicesimo per ogni mese di pendenza dell'approvazione e limitatamente alle spese di funzionamento.
Art. 18
Norme finanziarie
1. Per la copertura della spesa relativa al contributo ordinario, nel bilancio regionale è istituito un apposito capitolo denominato " Oneri di funzionamento del Circondario di Rimini" la cui entità è determinata annualmente dalla legge di bilancio, ai sensi del I comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario all'impegno della somma stanziata e alla contestuale liquidazione in acconto del 30% della somma stabilita. Il restante importo viene liquidato, a norma dell'art. 61 della LR 6 luglio 1977, n. 31, a fronte di certificazione trimestrale di spesa rilasciata dal responsabile della ragioneria dell'ente stesso, in ragione del 70% degli importi certificati.
3. Qualora, per la gestione del bilancio regionale, ricorrano le circostanze dell'esercizio provvisorio di cui al quarto e quinto comma dell'art. 22 della LR 6 luglio 1977, n. 31, l'acconto previsto al secondo comma viene impegnato e contestualmente liquidato in ragione del 25% dell'assegnazione relativa all'anno precedente.
Titolo IV
PERSONALE
Art. 19
Dotazione organica
1. La dotazione organica del personale del ruolo del Comitato circondariale di Rimini è stabilita nel modo seguente:
Seconda qualifica funzionale posti n. 3
Terza qualifica funzionale posti n. 5
Quarta qualifica funzionale posti n. 21
Quinta qualifica funzionale posti n. 13
Sesta qualifica funzionale posti n. 40
Settima qualifica funzionale posti n. 28
Ottava qualifica funzionale posti n. 37
Prima qualifica dirigenziale posti n. 10
Seconda qualifica dirigenziale posti n. 4
Totale posti n. 161
Art. 20
Regolamento organico
1. Spetta al Comitato circondariale deliberare il regolamento organico del personale e la struttura organizzativa dell'ente, nel rispetto della disciplina derivante dagli accordi sindacali del comparto di cui all'art. 4 del DPR 5 marzo 1986, n. 68 Sito esterno.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) i profili professionali e la declaratoria delle mansioni del personale per ciascuna delle qualifiche funzionali;
b) la dotazione organica di ciascun profilo professionale nell'ambito della complessiva attribuzione stabilita per ciascuna qualifica funzionale.
c) modalità e criteri per la nomina dei responsabili delle strutture organizzative ai diversi livelli;
d) modalità per la costituzione e l'estinzione del rapporto di lavoro nonchè i diritti, doveri e responsabilità del personale;
e) l'articolazione e la dotazione organica delle strutture organizzative dell'ente.
Art. 21
Trattamento giuridico ed economico
1. Al personale del Circondario si applica la normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale derivante dagli accordi sindacali del comparto di cui all'art. 4 del DPR 5 marzo 1986, n. 68 Sito esterno.
Art. 22
Trasferimento del personale al Circondario
1. Il personale del ruolo regionale che presta servizio presso il Comitato circondariale è trasferito nel ruolo dell'ente medesimo, con apposito atto della Giunta regionale, con le procedure stabilite dall'art. 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
2. Detto personale mantiene la qualifica funzionale corrispondente a quella attribuita nell'ordinamento di provenienza e il trattamento economico maturato.
3. La Regione e il Circondario, previa contrattazione sindacale, stabiliscono una apposita regolamentazione transitoria per la mobilità dall'organico regionale a quello del Circondario e viceversa, entro le dotazioni fissate dagli articoli 19 e 23 al fine di pervenire al migliore assestamento delle presenze nei rispettivi organici, secondo le esigenze delle specifiche professionalità; tale regolamentazione dovrà essere conforme a quella vigente per la mobilità interna regionale.
Art. 23
Dotazione organica del personale regionale
1. Alla dotazione organica complessiva del ruolo regionale prevista dall'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni sono apportate le seguenti riduzioni:
Seconda qualifica funzionale posti n. 3
Terza qualifica funzionale posti n. 5
Quarta qualifica funzionale posti n. 22
Quinta qualifica funzionale posti n. 13
Sesta qualifica funzionale posti n. 40
Settima qualifica funzionale posti n. 33
Ottava qualifica funzionale posti n. 45
Totale posti n. 161
Art. 24
Servizi circondariali
1. Per l'esercizio delle funzioni ad esso demandate, il Circondario si avvale del Servizio circondariale agricoltura e alimentazione e del Servizio circondariale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali con sede in Rimini, che, per tali fini, sono posti alla dipendenza funzionale degli organi del Circondario.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
Prima elezione del Comitato circondariale
1. In sede di prima attuazione della presente legge l'elezione dei componenti del Comitato circondariale è effettuata, secondo il disposto dell'art. 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
2. Il Comitato così eletto resta in carica fino al primo rinnovo, successivo all'entrata in vigore della presente legge, del Consiglio provinciale di Forlì.
Art. 26
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il Titolo I della LR 22 gennaio 1974, n. 6 ed il settimo alinea del terzo comma dell'art. 25 della LR 18 agosto 1984, n. 44.
Art. 27
Norma finale
1. Qualora venga istituita la Provincia di Rimini la presente legge è abrogata.
2. Gli organi circondariali continuano la loro attività fino all'elezione del Consiglio provinciale.
3. Con apposito provvedimento sarà disposto in ordine al trasferimento e all'utilizzo del personale e del patrimonio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 giugno 1989

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