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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20

DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Titolo II
CONTROLLI
Art. 13
Controllo preventivo
1. Sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale su proposta del Comitato circondariale, oltre allo statuto ai sensi dell'art. 4, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni ad eccezione di quelle conseguenti a deliberazioni di prelevamento dai fondi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della LR 6 luglio 1977, n. 31 ed il conto consuntivo. Il Consiglio regionale, qualora non intenda approvare il bilancio nel testo sottoposto dal Comitato circondariale, trasmette al Comitato circondariale le proprie osservazioni invitandolo a un nuovo esame del bilancio stesso. Nel caso di mancato recepimento di tali osservazioni il Consiglio può approvare il bilancio con le modifiche e le integrazioni connesse con le osservazioni stesse.
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il conto consuntivo deve essere presentato - unitamente alla relazione del collegio dei revisori - entro il 20 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
3. Sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale:
a) i provvedimenti concernenti:
1) la pianta organica del personale;
2) l'alienazione e l'acquisto di immobili;
3) i regolamenti per il funzionamento del Circondario;
4) i provvedimenti per la copertura dei posti della pianta organica (concorsi, comandi, distacchi o messa a disposizione);
5) l'affidamento del servizio di tesoreria;
6) la partecipazione a enti, società o consorzi;
b) i provvedimenti che impegnano il bilancio per oltre un anno, o che comunque comportino un onere superiore a 100 milioni.
4. I provvedimenti elencati al terzo comma divengono comunque esecutivi se la Giunta regionale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli stessi, con provvedimento motivato non ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimità o non rinvii il provvedimento con le proprie osservazioni al Comitato circondariale invitandolo ad un riesame nel merito. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o invita al riesame dell'atto. In tal caso l'atto diviene esecutivo se, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, non venga pronunciato l'annullamento o negata l'approvazione.
5. I provvedimenti di cui alla lettera a), n. 4 del terzo comma non divengono esecutivi per decorrenza di termini e divengono efficaci dopo l'espressa approvazione della Giunta regionale.
Art. 14
Controllo esecutivo
1. Il Circondario è tenuto a inviare all'Assessore delegato alla vigilanza sugli atti del Circondario l'elenco di tutti gli atti adottati dagli organi circondariali non soggetti ad approvazione. Su di essi, ferma restando la loro esecutività, l'Assessore può chiedere chiarimenti.
2. La Giunta regionale può altresì annullare i provvedimenti di cui al precedente comma dei quali, a seguito della richiesta di chiarimenti, abbia constatato l'illegittimità, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti.
Art. 15
Controllo sugli organi
1. Nel caso in cui non possa essere oggettivamente assicurato il normale funzionamento degli organi per le seguenti cause:
a) incapacità di eleggere il Presidente o l'Ufficio di presidenza,
b) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei membri dal Comitato circondariale,
c) mancata approvazione dei bilanci, il Presidente della Regione, su conforme delibera del Consiglio regionale, decreta lo scioglimento degli organi del Circondario.
2. Con lo stesso decreto è nominato un commissario per l'amministrazione provvisoria. I nuovi organi sono eletti entro tre mesi.
3. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio, il Presidente della Regione assegna una termine per il suo compimento, trascorso inutilmente il quale, nomina un commissario per l'adozione dell'atto stesso.

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