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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 12
Spese per l'esercizio delle funzioni subdelegate
1. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni subdelegate l'Amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà annualmente dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale provvede, sentite le Province, con proprio atto alla ripartizione delle somme all'uopo assegnate in sede di approvazione della legge di bilancio di ogni anno. L'assegnazione delle quote terrà conto delle esigenze di spesa risultanti dalla entità delle attività esperite e da esperire da parte di ciascun ente. Con la medesima deliberazione saranno definite le modalità di erogazione delle somme assegnate.
3. Le Amministrazioni provinciali gestiscono i fondi loro assegnati secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 30 della LR 6 luglio 1977, n. 31 istituendo nei loro bilanci appositi capitoli sia nella parte entrata che nella parte spesa assegnando denominazioni corrispondenti al capitolo del bilancio regionale.
4. Le Amministrazioni provinciali provvedono alla certificazione delle spese sostenute presentando inoltre alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione relativa alle spese sostenute nell'anno precedente in base al disposto dell'art. 78 della predetta LR 6 luglio 1977, n. 31.

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