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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23

DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2023, n. 19

Art. 2
Organizzazione della vigilanza ecologica volontaria
1. Le guardie ecologiche volontarie, incaricate con le procedure di cui al successivo art. 6, si organizzano in uno o più raggruppamenti provinciali o circondariali, dotati di propri statuti e di regolamenti di servizio. I raggruppamenti provinciali o circondariali possono essere promossi anche dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell' art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno. I regolamenti di servizio sono approvati dall'Autorità di pubblica sicurezza a norma del R.D.L. 26/9/1935, n. 1952.
2. Le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria attività organizzate nei raggruppamenti provinciali o circondariali, nell'ambito dei programmi predisposti dalle Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini (1)e delle convenzioni di cui agli artt. 8 e 9.
3. I raggruppamenti provinciali o circondariali costituiscono il tramite mediante il quale le Province ed il Comitato circondariale di Rimini e gli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontarie.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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