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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23

DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2023, n. 19

Art. 6
Incarico alle guardie ecologiche volontarie
1. La nomina a guardia ecologica volontaria è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'art. 4 con provvedimento della Provincia competente per territorio o del Comitato circondariale di Rimini (1).L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento davanti al Pretore ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'atto di nomina definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento all'art. 3; in particolare definisce puntualmente, sulla base di direttive vincolanti emanate dalla Regione, le norme che prevedono sanzioni pecunarie per la cui violazione viene conferito il potere di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo art. 3.
3. Ogni guardia ecologica volontaria è munita di un tesserino personale, rilasciato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini (1), conforme al modello approvato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio dei propri compiti la guardia è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino.
4. Nell'espletamento del servizio la guardia ecologica volontaria è tenuta a portare un bracciale fornito dalla Provincia o dal Comitato circondariale conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.
5. Nel caso in cui, con i poteri di cui all'art. 255 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, accertino violazioni - che comportino l'applicazione di sanzioni pecunarie - alle disposizioni in materia ambientale, le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale, con le modalità previste dagli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21. Il verbale deve essere inviato nei termini di legge, e comunque non oltre quarantotto ore, all'autorità competente ad emanare l'ordinanza/ ingiunzione nonché alla Provincia di rispettiva pertinenza o al Circondario di Rimini anche nei casi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' art. 13 della L.R. n. 21 del 1984. Il pagamento in misura ridotta è effettuato esclusivamente mediante versamento in appositi conti correnti postali.
6. Nel caso in cui collaborino con gli enti o organismi pubblici competenti alla vigilanza, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera c), le guardie ecologiche volontarie procedono ove possibile all'identificazione del trasgressore, e redigono un rapporto scritto sulle infrazioni rilevate, da inviare all'ente o organismo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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