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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 33

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO MEDITERRANEO PER LE ZONE LAGUNARI DELL'ADRIATICO SETTENTRIONALE E MODIFICHE ALL'ART. 5 DELLA LR 5 SETTEMBRE 1988, N. 39, CONCERNENTE "ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO MEDITERRANEO PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 7 settembre 1989

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Art. 1
1. Con la presente legge il "Programma Integrato Mediterraneo per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale", approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 22 luglio 1988 (88/ 464/ CEE), di cui al Reg. (CEE) n. 2088/ 85, viene posto in attuazione ai sensi del Contratto di programma, sottoscritto il 28 luglio 1988 dai rappresentanti della Commissione delle Comunità Europee, del Governo della Repubblica Italiana, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Regione Veneto e della Regione Emilia-Romagna.
2. Esso è composto da Sottoprogrammi e misure, a loro volta specificantisi in progetti o azioni.
3. Nel rispetto delle disposizioni del Contratto di programma, la Regione Emilia-Romagna, quale autorità corresponsabile, unitamente alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Veneto, dell'attuazione del Programma, adotta, per quanto di competenza, i provvedimenti utili alla sua realizzazione.
Art. 2
1. I progetti e le azioni previsti dal Sottoprogramma "Zona lagunare compresa tra il Reno e il Po di Goro (Emilia-Romagna)" di seguito denominato Sottoprogramma, costituiscono programmi regionali che la Regione realizzerà tramite i servizi competenti, avvalendosi anche della collaborazione degli enti regionali e degli Enti locali interessati.
Art. 3
1. Le misure 1, 2, 3 e 5 del Sottoprogramma, in quanto individuano i relativi beneficiari, opere e loro localizzazione, nonché la misura 6 in quanto gestita direttamente dalla Regione, sono approvate come programma regionale, anche in deroga alla legislazione settoriale vigente. La Giunta regionale provvederà ai relativi adempimenti compresa la definizione delle modalità di pagamento, fatto salvo quanto disposto al comma 2.
2. La Giunta regionale provvederà, con propri atto, agli adempimenti connessi con l'attuazione delle misure indicate nel comma 1, ivi comprese le modalità di pagamento, fatto salvo quanto disposto al comma 3 e all'art. 5.
3. Le misure 2, 3 e 7, che utilizzano contributi previsti dalla politica comunitaria strutturale della pesca e del FSE (Fondo Sociale Europeo), sono disciplinate dalle relative normative in vigore.
4. La misura 4, relativa a interventi su terreno appartenente al Demanio statale, verrà attivata nel rispetto delle disposizioni che saranno emanate in materia dai competenti organi statali.
Art. 4
1. L'assunzione degli impegni di spesa necessari all'attivazione delle misure che prevedono anche un contributo finanziario a carico del Governo centrale è subordinata alla messa a disposizione da parte dello Stato delle proprie relative quote contributive.
Art. 5
1. Per l'attuazione della misura 1 i contributi ai beneficiari di cui alla relativa scheda sono pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile.
2. Il Consiglio regionale, con apposito atto, determina le modalità e le procedure relative alla concessione dei contributi di cui al presente articolo.
Art. 6
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale assunta in coincidenza con le leggi di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 e del bilancio pluriennale 1989- 1991, a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Titolo II
Art. 7(1)
1.
Il comma 2 dell'art. 5 della L. R. 5 settembre 1988, n. 39, è sostituito dal seguente:
"2. Il Segretariato è composto dai responsabili dei Sottoprogrammi e dai responsabili delle Misure del Sottoprogramma "Attuazione" nonché dal responsabile del Gruppo per la gestione amministrativo-contabile dei Programmi Integrati Mediterranei e dal responsabile delle azioni di Formazione professionale previste nei Programmi stessi."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

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