LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ATTUAZIONE DEL DPR 24 MAGGIO 1988, N. 203 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL CIRCONDARIO DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 26 ottobre 1989
Art. 3
Delega per l'attuazione alle emissioni in atmosfera
1. In attuazione dell'art. 118 Cost. e della LR 27 febbraio 1984, n. 6 le funzioni amministrative inerenti le autorizzaizoni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal DPR 24 maggio 1988, n. 203 , sono delegate alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini.
2. La delega riguarda in particolare le funzioni dicui agli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 e comprende tutti gli atti inerenti l'esercizio della potestà autorizzativa. Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli impianti come definiti dall'art. 2 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 , siti nel territorio regionale.
3. Alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini compete il controllo delle emissioni in atmosfera in quanto accessotio e strumentale all'esercizio delle competenze delegate.
4. Sono fatte salve le competenze demandate ai Comuni e i poteri del Sindaco in materia di igiene e sanità a norma del testo unico delle leggi sanitarie di cui al RD 27 luglio 1934, n. 1265, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al RD 3 marzo 1934, n. 383.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 le Amministrazioni interessate si avvalgono dei Presidi multizonali di prevenzione e dei Servizi di Igiene pubblica delle Unità sanitarie locali.