Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ATTUAZIONE DEL DPR 24 MAGGIO 1988, N. 203 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 26 ottobre 1989

Capo I
FINALITA' E COMPETENZE REGIONALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta norme per la tutela della qualità dell'aria su tutto il territorio della regione Emilia - Romagna, in attuaizone del DPR 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno.
Art. 2
Provvedimenti di competenza regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ( CRIA), adotta i provvedimenti di pianificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno.
2. La Giunta regionale, sentito il CRIA, adotta i provvedimenti relativi alla fissazione dei valori previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b), c), d), ed e) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno ed i provvedimenti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di controllo e rilevazione nonchè di organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, previsti dalla lett. f) del medesimo articolo.
3. Il presidente della Giunta regionale o l'Assessore a ciò delegato, provvede alla predisposizione delle relazioni sulla qualità dell'aria previste dall'art. 4, primo comma, lett. g) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno.

Espandi Indice