LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ATTUAZIONE DEL DPR 24 MAGGIO 1988, N. 203 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL CIRCONDARIO DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 26 ottobre 1989
Capo I
FINALITA' E COMPETENZE REGIONALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta norme per la tutela della qualità dell'aria su tutto il territorio della regione Emilia - Romagna, in attuaizone del DPR 24 maggio 1988, n. 203 .
Art. 2
Provvedimenti di competenza regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ( CRIA), adotta i provvedimenti di pianificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 .
2. La Giunta regionale, sentito il CRIA, adotta i provvedimenti relativi alla fissazione dei valori previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b), c), d), ed e) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 ed i provvedimenti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di controllo e rilevazione nonchè di organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, previsti dalla lett. f) del medesimo articolo.
3. Il presidente della Giunta regionale o l'Assessore a ciò delegato, provvede alla predisposizione delle relazioni sulla qualità dell'aria previste dall'art. 4, primo comma, lett. g) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 .