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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ATTUAZIONE DEL DPR 24 MAGGIO 1988, N. 203 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 26 ottobre 1989

Capo II
DELEGA DI FUNZIONI
Art. 3
Delega per l'attuazione alle emissioni in atmosfera
1. In attuazione dell'art. 118 Cost. Sito esterno e della LR 27 febbraio 1984, n. 6 le funzioni amministrative inerenti le autorizzaizoni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal DPR 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno, sono delegate alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini.
2. La delega riguarda in particolare le funzioni dicui agli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno e comprende tutti gli atti inerenti l'esercizio della potestà autorizzativa. Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli impianti come definiti dall'art. 2 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno, siti nel territorio regionale.
3. Alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini compete il controllo delle emissioni in atmosfera in quanto accessotio e strumentale all'esercizio delle competenze delegate.
4. Sono fatte salve le competenze demandate ai Comuni e i poteri del Sindaco in materia di igiene e sanità a norma del testo unico delle leggi sanitarie di cui al RD 27 luglio 1934, n. 1265, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al RD 3 marzo 1934, n. 383.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 le Amministrazioni interessate si avvalgono dei Presidi multizonali di prevenzione e dei Servizi di Igiene pubblica delle Unità sanitarie locali.
Art. 4
Modalità di esercizio delle funzioni delegate
1. Gli enti delegati assumono le determinazioni di competenza, riguardanti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 9, salvo i casi contemplati nell'art. 7, lett. b), e sentita, nei casi di cui agli artt. 6 e 15 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno, il Comune o i Comuni ove è localizzato l'impianto.
2. Gli enti delegati si pronunciano sulle domande di autorizzazione entro i termini previsti dagli artt. 7, secondo comma, e 13, secondo comma, del DPR 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno.
3. Il controllo delle emissioni si esplica con le seguenti modalità:
a) l'impresa esercente l'impianto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità e tipologia indicate nell'autorizzazione;
b) il Servizio di Igiene pubblica sul cui territorio è ubicato l'impianto, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e secondo quanto previsto nella LR 4 maggio 1982, n. 19, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonchè il rispetto delle disposizioni relative agli autocontrolli ed i risultati degli stessi;
c) il Presidio multizonale di prevenzione effettua i controlli sulle emissioni previsti nel comma 3 dell'art. 8 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno e nel provvedimento autorizzatorio provinciale o circondariale; esso effettua anche i controlli richiesti dalla Amministrazione provinciale o circondariale e dai Servizi di Igiene pubblica, sia a campione che per specifiche esigenze emergenti. Il numero dei controlli da effettuarsi annualmente viene programmato secondo le esigenze previste nel piano di lavoro del Presidio multizonale di prevenzione predisposto in base alla LR 7 settembre 1981, n. 33. I suddetti presidi sono tenuti a comunicare gli esiti dei controlli alle Amministrazioni provinciali o circondariale e ai Servizi di igiene pubblica competenti.
4. Secondo quanto previsto dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al RD 27 luglio 1934, n. 1265, il personale addetto alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 ricopre, limitatamente a tali funzioni, la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art 221 del codice di procedura penale.
5. La regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
6. Gli enti delegati trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta in adempimento della delega contenente le informazioni da definirsi con atto di indirizzo ed, in ogni caso, i dati quantitativi relativi alle unità di personale utilizzato, alle richieste di autorizzazioni, alle autorizzazioni rilasciate o negate, ai controlli effettuati ed alle infrazioni rilevate. La Giunta regionale informa il Consiglio una volta all'anno.
Art. 5
Poteri sostitutivi
1. In caso di inerzia da parte dell'ente delegato nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge la Giunta regionale può agire in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.
2. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministro dell'Ambiente l'adozione degli atti previsti nel presente articolo.

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