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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ATTUAZIONE DEL DPR 24 MAGGIO 1988, N. 203 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 26 ottobre 1989

Capo III
ORGANI CONSULTIVI
Art. 6
Composizione e nomina del CRIA
1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ( CRIA) istituito con la Legge 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno è così composto:
a) dall'Assessore regionale competente per materia, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dal responsabile del Servizio regionale di igiene pubblica;
c) dal responsabile del Servizio regionale Tutela e Risanamento ambientale;
d) da quattro collaboratori regionali prescelti tra quelli aventi professionalità attinenti con le materie di spettanza del Comitato;
e) da cinque esperti aventi competenza in materia di: igiene, impiantistica industriale, chimica e meteorologica prescelti fra i nominativi indicati da istituti universitari od enti pubblici di ricerca;
f) da cinque esperti appartenenti ad istituti universitari o ad enti pubblici di ricerca aventi competenza in materia di: igiene, impiantistica industriale, chimica e meteorologia prescelti tra quelli indicati dalle organizzazioni imprenditoriali regionali maggiormente rappresentative dei settori: industriale, agricolo e dei servizi pubblici, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dalle associazioni ambientaliste;
g) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'art. 7 della Legge 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno, nominato dalla Giunta regionale su designazione delle Unità sanitarie locali da cui i servizi stessi dipendono in relazione all'art. 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
h) da un esperto in igiene pubblica scelto tra i responsabili dei Servizi di Igiene pubblica delle Unità sanitarie locali della regione.
2. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Svolge le funzioni di segretario un collaboratore regionale appartenente all'Assessorato competente.
4. I componenti il Comitato restano in carica cinque anni e possono essere confermati.
Art. 7
Attribuzioni del CRIA
1. Al CRIA spettano le seguenti attribuzioni:
a) esprimere pareri agli organi regionali per l'emanazione dei provvedimenti di loro spettanza ai sensi dell'art. 2;
b) esprimere pareri agli enti delegati nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per le emissioni in atmosfera degli impianti appartenenti ai settori produttivi e di servizio, per i quali la Giunta regionale non abbia fissato i valori delle emissioni di cui all'art. 4, lett. d) ed e) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno;
c) esaminare ogni altra questione in materia di inquinamento atmosferico, di rilevanza regionale, che sia ad esso sottoposta dal Presidente del Comitato.
Art. 8
Funzionamento del CRIA
1. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
2. Ai componenti del Comitato spettano i compensi ed i rimborsi secondo le modalità previste dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche.
3. Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame di singole materie o per lo studio di problemi specifici, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.
4. Il Comitato può inoltre conferire a singoli componenti o a specifici gruppi di lavoro, l'incarico di effettuare sopralluoghi e di riferire al collegio.
5. Alle sedute del Comitato sono invitati con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno. Alle sedute è altresì invitato, a richiesta, il titolare dell'impresa direttamente interessata al progetto da esaminare, con facoltà di essere coadiuvato, o di farsi rappresentare da esperti di fiducia. I pareri e le altre decisioni del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti di cui al presente comma.
Art. 9
Comitato tecnico provinciale o circondariale
1. Nell'ambito di ciascuna provincia e del circondario di Rimini è istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico consultivo contro l'inquinamento atmosferico nominato dagli enti delegati e così composto:
a) dall'Assessore provinciale o circondariale competente per materia o da suo delegato con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario provinciale o circondariale avente professionalità attinente alle materie di spettanza del Comitato;
c) da un tecnico del Presidio multizonale di prevenzione della Unità sanitaria locale territorialmente competente, esperto nei problemi dell'inquinamento atmosferico;
d) da un funzionario del Servizio di Igiene pubblica per ogni Unità sanitaria locale territorialmente interessata. Detto componente partecipa ai lavori del Comitato limitatamente alla trattazione degli argomenti riguardanti l'ambito territoriale del relativo Servizio;
e) da due componenti nominati tra persone di comprovata capacità ed esperienza professionale, di cui uno esperto in impiantistica industriale ed uno in chimica, designati dalla Provincia o dal Circondario, sentiti rispettivamente il Comune capoluogo o il Comune di Rimini.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione provinciale o circondariale.
3. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il collegio. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
4. Limitatamente alla trattazione di argomenti riguardanti l'ambito territoriale di competenza, può partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto al voto, a richiesta del Comune interessato, un tecnico designato dal Comune stesso. Alle sedute è altresì invitato, a richiesta, il titolare dell'impresa direttamente interessata al progetto da esaminare, con facoltà di essere coadiuvato, o di farsi rappresentare, da esperti di fiducia. I pareri vengono formulati in assenza dei soggetti di cui al presente comma.
5. Ai componenti del Comitato spettano i compensi ed i rimborsi secondo le modalità previste dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche.
6. Il Comitato può acquisire documenti e informazioni da associazioni, enti o organizzaizoni operanti nel territorio.
Art. 10
Funzioni del Comitato tecnico provinciale o circondariale
1. Al Comitato tecnico provinciale o circondariale spettano le seguenti attribuzioni:
a) esprimere parere in ordine alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di competenza della Provincia o del Circondario di Rimini;
b) esaminare le questioni in materia di inquinamento atmosferico, di rilevanza locale, che siano ad esso sottoposte dal Presidente.
2. Il Comitato può, inoltre, svolgere funzioni di consulenza nei riguardi dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o del Circondario di Rimini, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera degli impianti non soggetti alla disciplina del DPR 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno, ai fini della adozione dei provvedimenti concernenti le lavorazioni insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 11
Pareri
1. I pareri resi dagli organi consultivi a norma dell'art 7, comma 1, lettere a) e b) e dell'art. 10, comma 1, lett a) sono obbligatori.
2. L'autorità alla quale il parere è reso, qualora se ne discosti, deve adeguatamente evidenziare nella motivazione del provvedimento le ragioni di pubblico interesse che la inducono a disattendere le determinazioni dell'organo consultivo.

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