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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1989, n. 43

SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ELETTRONICO( ARCEL)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 14 dicembre 1989

Art. 2
Riammissione in servizio.
1. I dipendenti regionali in servizio presso l'Azienda alla data di soppressione dell'Azienda stessa che, esercitando il diritto di opzione di cui all'art. 1 abbiano rassegnato le dimissioni dalla Regione e siano stati assunti dalla società prevista dal citato art. 15 della LR 26 luglio 1988, n. 30, possono chiedere di essere riammessi in servizio presso la Regione alle condizioni di cui al presente articolo.
2. La richiesta di riammissione deve inoltrata non prima di sei mesi e non dopo dodici mesi dall'inizio della attività alle dipendenza della società indicata al comma 1.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, accoglie la domanda e dispone la riammissione in servizio entro sei mesi dal ricevimento della domanda.
4. La riammissione in servizio è effettuata collocando il personale richiedente nel ruolo organico regionale, nella qualifica e nel profilo professionale cui apparteneva al momento delle dimissioni ddalla Regione, con il riconoscimento agli effetti giuridici ed economici della anzianità fino a quel momento maturata.
5. Al fine di consentire la riammissione in servizio disciplinata dai commi che precedono, la Giunta regionale mantiene vacanti nel proprio organico i posti già occupati dal personale dimissionario transitato alle dipendenze della società di cui all'art. 15 della LR 26 luglio 1988, n. 30.
6. Al termine del periodo complessivo di cui ai commi 2 e 3, i posti non utilizzati per la riammissione in servizio sono automaticamente soppressi.

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