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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1989, n. 43

SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ELETTRONICO( ARCEL)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 14 dicembre 1989

INDICE

Art. 1 - Soppressione dell'ARCEL
Art. 2 - Riammissione in servizio.
Art. 3 - Liquidazione
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Soppressione dell'ARCEL
1. L'Azienda regionale per la gestione del Centro elettronico è soppressa.
2. La soppressione ha effetto dalla data indicata, con decreto, dal Presidente della Giunta regionale. Tale data deve essere successiva alla costituzione della società prevista dall'art. 15 della LR 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale) e deve essere fissata in tempo utile, comunque non inferiore a tre mesi, per consentire, ai dipendenti dell'azienda in servizio alla data della soppressione della medesima, l'esercizio del diritto di opzione per l'assunzione presso la suddetta società.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale da amanare contestualmente alla entrata in vigore della presente legge viene nominato un Commissario straordinario al quale sono conferiti tutti i poteri che la legge regionale istitutiva dell'ARCEL attribuiva agli organi di amministrazione dell'Azienda.
4. Le funzioni attribuite al Commissario straordinario cessano alla data della soppressione dell'ARCEL.
5. Con la nomina del Commissario straordinario gli organi di amministrazione dell'Azienda cessano dalle funzioni ad essi attribuite.
Art. 2
Riammissione in servizio.
1. I dipendenti regionali in servizio presso l'Azienda alla data di soppressione dell'Azienda stessa che, esercitando il diritto di opzione di cui all'art. 1 abbiano rassegnato le dimissioni dalla Regione e siano stati assunti dalla società prevista dal citato art. 15 della LR 26 luglio 1988, n. 30, possono chiedere di essere riammessi in servizio presso la Regione alle condizioni di cui al presente articolo.
2. La richiesta di riammissione deve inoltrata non prima di sei mesi e non dopo dodici mesi dall'inizio della attività alle dipendenza della società indicata al comma 1.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, accoglie la domanda e dispone la riammissione in servizio entro sei mesi dal ricevimento della domanda.
4. La riammissione in servizio è effettuata collocando il personale richiedente nel ruolo organico regionale, nella qualifica e nel profilo professionale cui apparteneva al momento delle dimissioni ddalla Regione, con il riconoscimento agli effetti giuridici ed economici della anzianità fino a quel momento maturata.
5. Al fine di consentire la riammissione in servizio disciplinata dai commi che precedono, la Giunta regionale mantiene vacanti nel proprio organico i posti già occupati dal personale dimissionario transitato alle dipendenze della società di cui all'art. 15 della LR 26 luglio 1988, n. 30.
6. Al termine del periodo complessivo di cui ai commi 2 e 3, i posti non utilizzati per la riammissione in servizio sono automaticamente soppressi.
Art. 3
Liquidazione
1. Il Presidente della Giunta regionale, col decreto di cui al comma 2 dell'art. 1, nomina un Commissario col compito di approvare, per l'anno in corso alla data di soppressione dell'Azienda, il conto consuntivo fino a tale data e, eventualmente, i conti consuntivi degli anni precedenti; di procedere all'individuazione e all'inventario dei beni, nonchè dei rapporti giuridici relativi all'attività dell'Azienda.
2. Successivamente alla approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dispone l'assunzione in carico all'inventario regionale dei beni di appartenenza della soppressa Azienda e l'acquisizione al bilancio regionale delle residue sue disponibilità di cassa.
3. Col medesimo decreto vengono altresì indicati i rapporti giuridici che passano alla Regione e, su proposta dell'assessore competente in materia, viene stabiliti l' assegnazione del personale. Vengono pure indicati i rapporti giuridici relativi all'utilizzo delle risorse informatiche o logistiche che passano alla società di cui al comma 2 dell'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 dicembre 1989

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