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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1989, n. 42

INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DEL PESCE AZZURRO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 24 novembre 1989

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Concessione del contributo
Art. 3 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione Emilia - Romagna concede un sostegno dinanziario straordinario alla Marinalco (Marinati Alimentari Conservati), Soc. Coop. a rl, con sede a Comacchio (Ferrara), costituita tra armatori e pescatori e loro organismi cooperativi e svolgente attività di trasformazione industriale del pesce azzurro conferito dai soci, attualmente in difficoltà per l'eccessivo carico di oneri finanziari, con il fine di garantire il rilancio e la piena operatività, in considerazione della funzione trainante che la stessa esercita nei confronti dell'intero settore della pesca sulla costa ferrarese e più in generale della occupazione dell'intero comprensorio.
Art. 2
Concessione del contributo
1. La Giunta regionale, previo accertamento della esposizione debitoria della Marinalco alla data del 30 giugno 1989, è autorizzata a concedere un contributo costante per una durata non superiore a dieci anni per l'importo di Lire 350.000.000, destinato alla copertura delle rate di ammortamento per capitale ed interessi di mutui di pari durata, per il consolidamento delle passività onerose come sopra accertate.
2. Il contributo è subordinato al parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare Attività produttive sul programma di risanamento e riorganizzazione aziendale approvato dai competenti organi statutari della Società.
3. Il contributo sarà corrisposto direttamente agli istituti di diritto finanziatori in rate annue costanti posticipate in relazione alle scadenze e per la durata dei mutui concessi ai sensi della presente legge.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e consistenti in un limite di impegno decennale di Lire 350.000.000 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1990, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" secondo l'esatta destinazione riportata alla voce n. 9 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1989, come modificato in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio per lo stesso esercizio e con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1990, a norma di quanto disposto dall'art. 11, 1o comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 novembre 1989

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