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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 3

CONTRIBUTI REGIONALI AGLI OPERATORI DELLA PESCA MARITTIMA PER I DANNI SUBITI A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI AMBIENTALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 19 gennaio 1990

Art. 1
Finalità e destinatari
1. La Regione Emilia - Romagna interviene a sostegno della pesca marittima per i danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nell'estate 1989, che hanno comportato la mancata raccolta e commercializzazione dei prodotti ittici sulla costa emiliano - romagnola e danni agli impianti e alle attrezzature da pesca.
2. Gli interventi sono risolti a favore dei destinatari sottoelencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) pescatori singoli o associati regolarmente iscritti negli appositi registri dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca, cooperative o loro consorzi che esercitino l'allevamento o la raccolta di mitili in acque salate per i danni arrecati al prodotto e per la ricostituzione delle scorte danneggiate;
b) cooperative di pescatori o loro consorzi, Enti locali proprietari di impianti di stabulazione di mitili per i danni e per i costi sostenuti in occasione della chiusura totale o parziale degli impianti stessi;
c) cooperative di pescatori o loro consorzi e Enti locali per studi, progetti o sperimentazioni di riconversione o differenziazione delle attività ittiche esposte ai rischi di calamità ambientali.

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