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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 3

CONTRIBUTI REGIONALI AGLI OPERATORI DELLA PESCA MARITTIMA PER I DANNI SUBITI A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI AMBIENTALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 19 gennaio 1990

Art. 3
Presentazione delle domande
1. Le domande di contributo dovranno essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
2. I destinatari indicati alla lettera a) dell'art. 1 dovranno trasmettere, unitamente alla domanda, una perizia giurata rilasciata da tecnici iscritti all'albo o elenchi professionali nella quale sia precisata l'indicazione analitica dei danni subiti e la quantificazione del loro ammontare, tenuto conto del danno in rapporto alla scorta complessiva e dello stato di avamzamento del novellame al momento dell'evento dannoso. Tali soggetti sono tenuti alla ricostituzione delle scorte danneggiate entro un termine di sei mesi dell'erogazione del contributo, pena la revoca del medesimo.
3. I destinatari indicati alla lettera b) dell'art. 1 dovranno trasmettere, unitamente alla domanda, una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente, nella quale si attesti la chiusura dell'impianto nel periodo considerato, certificando nel contempo le spese sostenute e riferite a tale periodo.
4. I destinatari indicati alla lettera c) dell'art. 1 dovranno presentare, ai fini del contributo regionale, un progetto di fattibilità sulla riconversione di attività ittiche esposte ai rischi di calamità ambientali.
5. Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta che, sentito il parere della Commissione consiliare competente, determinerà i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per gli interventi indicati all'art. 1. Con successivo atto deliberativo la Giunta regionale stabilirà il termine per la presentazione di eventuali ulteriori domande.

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