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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 3

CONTRIBUTI REGIONALI AGLI OPERATORI DELLA PESCA MARITTIMA PER I DANNI SUBITI A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI AMBIENTALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 19 gennaio 1990

Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti complessivamente a Lire 5.00.000.000 per l'esercizio 1990, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Capitolo 86500 secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 12 dell'Elenco n. 5 annesso alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1990 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 38 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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