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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 3

CONTRIBUTI REGIONALI AGLI OPERATORI DELLA PESCA MARITTIMA PER I DANNI SUBITI A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI AMBIENTALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 19 gennaio 1990

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e destinatari
1. La Regione Emilia - Romagna interviene a sostegno della pesca marittima per i danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nell'estate 1989, che hanno comportato la mancata raccolta e commercializzazione dei prodotti ittici sulla costa emiliano - romagnola e danni agli impianti e alle attrezzature da pesca.
2. Gli interventi sono risolti a favore dei destinatari sottoelencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) pescatori singoli o associati regolarmente iscritti negli appositi registri dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca, cooperative o loro consorzi che esercitino l'allevamento o la raccolta di mitili in acque salate per i danni arrecati al prodotto e per la ricostituzione delle scorte danneggiate;
b) cooperative di pescatori o loro consorzi, Enti locali proprietari di impianti di stabulazione di mitili per i danni e per i costi sostenuti in occasione della chiusura totale o parziale degli impianti stessi;
c) cooperative di pescatori o loro consorzi e Enti locali per studi, progetti o sperimentazioni di riconversione o differenziazione delle attività ittiche esposte ai rischi di calamità ambientali.
Art. 2
Entità e concessione del contributo
1. Il contributo viene erogato dalla Giunta regionale nella misura massima del 75% della spesa ammessa, su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 5 della LR 14 febbraio 1979, n. 3, concernente interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche.
1.
2. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri cotributi previsti da altre normative, sino alla percentuale massima indicata dalla legge nazionale che interviene in tali contribuzioni.
Art. 3
Presentazione delle domande
1. Le domande di contributo dovranno essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
2. I destinatari indicati alla lettera a) dell'art. 1 dovranno trasmettere, unitamente alla domanda, una perizia giurata rilasciata da tecnici iscritti all'albo o elenchi professionali nella quale sia precisata l'indicazione analitica dei danni subiti e la quantificazione del loro ammontare, tenuto conto del danno in rapporto alla scorta complessiva e dello stato di avamzamento del novellame al momento dell'evento dannoso. Tali soggetti sono tenuti alla ricostituzione delle scorte danneggiate entro un termine di sei mesi dell'erogazione del contributo, pena la revoca del medesimo.
3. I destinatari indicati alla lettera b) dell'art. 1 dovranno trasmettere, unitamente alla domanda, una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente, nella quale si attesti la chiusura dell'impianto nel periodo considerato, certificando nel contempo le spese sostenute e riferite a tale periodo.
4. I destinatari indicati alla lettera c) dell'art. 1 dovranno presentare, ai fini del contributo regionale, un progetto di fattibilità sulla riconversione di attività ittiche esposte ai rischi di calamità ambientali.
5. Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta che, sentito il parere della Commissione consiliare competente, determinerà i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per gli interventi indicati all'art. 1. Con successivo atto deliberativo la Giunta regionale stabilirà il termine per la presentazione di eventuali ulteriori domande.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti complessivamente a Lire 5.00.000.000 per l'esercizio 1990, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Capitolo 86500 secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 12 dell'Elenco n. 5 annesso alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1990 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 38 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 gennaio 1990

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