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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1990, n. 7

ADEGUAMENTO DELLE CABINE ELETTORALI ALLE NECESSITA' DEI CITTADINI DISABILI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 5 febbraio 1990

Art. 2
1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia - Romagna concede ai Comuni contributi per l'acquisto di idonee cabine o per l'adattamento di quelle esistenti nella misura corrispondente a:
a) Lire 500.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione compresa entro i 10.000 abitanti;
b) Lire 3.000.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti;
c) Lire 7.000.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione compresa tra i 30.001 e gli 80.000 abitanti;
d) Lire 14.500.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione compresa tra gli 80.001 e i 250.000 abitanti;
e) Lire 27.000.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione con oltre 250.000 abitanti.
2. Il contributo è assegnato dalla Giunta regionale e liquidato con decreto del Presidente della Giunta regionale su presentazione da parte dei Comuni interessati di idonea documentazione di spesa per l'acquisto o l'adattamento delle cabine.

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