LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1990, n. 7
ADEGUAMENTO DELLE CABINE ELETTORALI ALLE NECESSITA' DEI CITTADINI DISABILI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 5 febbraio 1990
Art. 3
1. Trascorso un anno dalla data di assegnazione di cui all'art. 2 i fondi assegnati e non erogati sono revocati con provvedimento della Giunta regionale.